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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
c. le autorità di esecuzione della legge federale del 16 dicembre 198320 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero;
d. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni competenti per l’esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità;
e. la Segreteria di Stato dell’economia, per l’adempimento dei compiti secondo la legge del …21 sulla verifica degli investimenti.
3 Gli intermediari finanziari e i consulenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD nonché gli avvocati che esercitano un’attività di cui all’articolo 13a LLCA22 possono accedere online ai dati del registro se questi sono necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD o dalla LLCA. L’utilizzo dei dati è limitato esclusivamente a tale scopo.
4 L’accesso online alle informazioni cancellate in virtù dell’articolo 24 e al contenuto di una segnalazione secondo gli articoli 29 e 30 è limitato alle autorità ai sensi del capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e h. Le altre autorità possono ottenere accesso a tali informazioni su richiesta motivata. L’autorità del registro decide in merito alle richieste di accesso.
5 L’ente può richiedere un estratto del registro con i dati che lo riguardano; può scegliere tra un estratto completo o un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati in virtù dell’articolo 24 e il contenuto delle segnalazioni secondo gli articoli 29 e 30. L’autorità del registro rilascia, su richiesta, un estratto completo, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.
6 Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare per quanto concerne l’utilizzo dei dati del registro e dei dati di accesso.
Sezione 3: Segnalazione di divergenze al registro
Art. 29 Segnalazione da parte degli intermediari finanziari
1 Un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD23 che constata una divergenza tra le informazioni del registro e quelle in suo possesso deve segnalarla al registro se:
a. la divergenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente;
b. la divergenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un termine congruo per risolverla, segnatamente tramite annuncio della correzione al registro; e
20 RS 211.412.41
21 RS …
22 RS 935.61
23 RS 955.0