Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Art. 50 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio delle persone giuridiche di
diritto svizzero
L’articolo 50 disciplina la disposizione transitoria relativa agli obblighi di annuncio al registro introdotti dalla nuova legge per le persone giuridiche di diritto svizzero. Mira sia a scaglionare le iscrizioni nel tempo, per evitare un blocco del registro negli ultimi giorni del termine d’iscrizione, sia a facilitare l’adempimento di tali obblighi, informando le società dei loro obblighi.
La prima disposizione prevede quindi che le persone giuridiche di diritto svizzero annuncino il loro avente economicamente diritto al registro entro un mese dalla prossima modifica della loro iscrizione nel registro di commercio. Il collegamento con l’iscrizione nel registro di commercio, in combinato disposto con l’articolo 52, consente di assicurare che tutte le società, in particolare le PMI, abbiano la consapevolezza dei propri obblighi e l’opportunità di adempiervi agevolmente in occasione di una procedura amministrativa parallela. Avranno questa possibilità fino allo scadere dei termini massimi previsti dai capoversi 2 e 3.
I termini massimi previsti dai capoversi 2 e 3 sono scaglionati, per evitare di sovraccaricare il registro. Questo scaglionamento tiene inoltre conto di un approccio basato sui rischi: le società più esposte ad avere una struttura complessa e a essere nelle mani di aventi economicamente diritto non altrimenti conosciuti dalle autorità sono tenute a iscriversi con priorità. È data inoltre priorità alle categorie di società già sottoposte all’obbligo di tenere un elenco dei propri aventi economicamente diritto, al fine di facilitare l’assolvimento di questo obbligo. Sul piano del diritto comparato, si noti che i termini per l’iscrizione nel registro degli aventi economicamente diritto variano da qualche giorno a tre mesi; il termine di sei mesi previsto dall’articolo 48 si orienta altresì in tal senso. Il capoverso 2 prevede inoltre un termine più lungo, di due anni, per le persone giuridiche i cui aventi economicamente diritto sono tutti iscritti nel registro. Corrispondono infatti a una categoria con un rischio più basso poiché tutte le persone interessate sono già identificate e iscritte nel registro di commercio.
I termini previsti dal capoverso 2 decorreranno dall’entrata in vigore della nuova legge, che sarà fissata dal Consiglio federale tenendo conto dell’effettivo funzionamento del sistema informatico per il registro elettronico.
Art. 51 Disposizione transitoria relativa all’informazione delle autorità del registro di
commercio
A completamento del dispositivo dell’articolo 50, l’articolo 51 prevede che le autorità del registro di commercio informino le persone giuridiche di diritto svizzero del loro nuovo obbligo di annuncio quando queste modificano la propria iscrizione nel registro di commercio. Notificano poi tale modifica all’autorità del registro. In tal modo, l’autorità del registro può far rispettare i termini stabiliti dall’articolo 50. Se una società non si iscrive nel registro entro i termini previsti, riceve una diffida dall’autorità del registro ed è invitata a ottemperare al nuovo obbligo.
Art. 52 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di annuncio degli enti giuridici esteri
L’articolo 52 disciplina il diritto transitorio relativo al nuovo obbligo di annuncio previsto per gli enti giuridici di diritto estero (cfr. art. 2 cpv. 2). A tali enti sarà accordato un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge per annunciarsi al registro conformemente all’articolo 18.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Codice delle obbligazioni
Le disposizioni del CO sono state adeguate per tenere conto dell’introduzione della nuova legge. L’obiettivo della normativa rientra effettivamente nel campo d’applicazione del diritto pubblico (in particolare, lotta contro il riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria) ed è più