Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
penale può prescindere dal procedimento nei casi di gravità di lieve entità (art. 52 CP, applicabile per rinvio dell’art. 2 DPA), ad esempio se un avente economicamente diritto ha indicato soltanto una data di nascita incorretta. L’infrazione è consumata al momento dell’annuncio al registro.
L’infrazione prevista dalla lettera b può essere commessa intenzionalmente o per negligenza. Nella prima fattispecie, la persona che effettua l’annuncio sapeva di trasmettere un’indicazione inesatta o, quantomeno, aveva accettato scientemente il rischio di trasmettere un’indicazione inesatta (dolo eventuale). Un dolo eventuale potrebbe in particolare intervenire se una società non ottempera agli obblighi di accertamento e verifica dei suoi aventi economicamente diritto (art. 6 segg.) e accetta scientemente di violare di conseguenza i suoi obblighi di annuncio al registro. Nella seconda fattispecie, la persona deve aver violato il suo obbligo di diligenza e agito con negligenza trasmettendo un’informazione inesatta; ciò non si applica se non poteva avere coscienza dell’inesattezza delle informazioni ricevute da terzi. Come previsto dal capoverso 2, la pena deve essere minore per tenere conto del fatto che l’autore ha agito per negligenza.
Si rende punibile in applicazione della lettera c la persona che omette un annuncio al registro degli aventi economicamente diritto e viola di conseguenza le disposizioni relative all’obbligo di annuncio al registro (art. 18–22). Sono altresì contemplati i casi in cui una delle persone corrispondenti alla definizione di avente economicamente diritto non è stata annunciata al registro (annuncio incompleto) o una persona che ha acquisito la qualità di avente economicamente diritto non è stata annunciata (annuncio diventato inesatto), nonché i casi di omissione intenzionale dell’annuncio relativo a una modifica dei fatti iscritti nel registro (art. 19).
A differenza della lettera b, nei casi previsti dalle lettere a e c sono punibili soltanto le infrazioni commesse intenzionalmente. Si vuole infatti evitare di penalizzare le semplici negligenze o i ritardi nell’adempimento degli obblighi di annuncio previsti dalla legge, che creerebbero anche un inutile sovraccarico per l’autorità di perseguimento penale. ’
La multa applicabile è allineata a quella dell’articolo 37 LRD, che sanziona la violazione dell’obbligo di comunicare a MROS prescritto dalla LRD. È inferiore alle pene prescritte dall’articolo 45 LFINMA o dall’articolo 53 CP, che sono delitti sanzionati con una pena detentiva o una pena pecuniaria.
Il capoverso 3 prevede che la persona che nonostante diffida viola l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 36 può vedersi comminare una multa sino a 5000 franchi. La disposizione consente di sanzionare i casi in cui una persona si opponga a trasmettere i documenti richiesti all’autorità di controllo.
Art. 42 Inosservanza delle decisioni
L’articolo 42 punisce la mancata ottemperanza a una decisione dell’autorità di controllo, se è stata notificata sotto comminatoria della pena. Si tratta di una contravvenzione, che può essere punita con una multa sino a 100 000 franchi. Dato che la decisione deve essere notificata alla persona interessata sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione, l’infrazione non può essere commessa per negligenza. È punita di conseguenza solo l’inosservanza intenzionale.
Art. 43 Competenza e perseguimento
Ai sensi dell’articolo 43, si applica la DPA (cpv. 1). Tale normativa contiene le disposizioni necessarie alla conduzione di una procedura amministrativa penale. Disciplina in particolare il trattamento delle infrazioni commesse nell’azienda (art. 6 e 7 DPA) e la procedura abbreviata (art. 65 DPA). Il Servizio diritto penale del DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio delle