Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

opportuno che le disposizioni che impongono obblighi di trasparenza a tal fine alle società private siano inserite in una legge amministrativa piuttosto che nel CO.

Art. 656b cpv. 4 n. 3, art. 697j–697m

Le attuali disposizioni che prevedono l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto o l’obbligo di tenere un elenco delle società sono state abrogate in quanto sostituite dalle disposizioni equivalenti dell’avamprogetto (cfr. art. 6, 7 e 10 AP-LTPG).

Art. 718, cpv. 4, terzo periodo

La disposizione obbliga la società anonima ad avere almeno un rappresentante domiciliato in Svizzera. D’ora in poi, questi non dovrà più avere accesso all’elenco degli aventi economicamente diritto ai sensi dell’articolo 697I CO, che verrà abrogato. L’accesso alle informazioni sugli aventi economicamente diritto registrate in applicazione della nuova normativa è ora previsto dall’articolo 7 capoverso 1 AP-LTPG.

Art. 731b cpv. 1 n. 3

La disposizione, che consente all’azionista o al creditore di adire un giudice, mira in particolare a garantire l’attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 697I CO di tenere l’elenco degli aventi economicamente diritto. Non è più necessaria, poiché l’obbligo è abrogato. Le nuove norme, che rientrano nel campo d’applicazione del diritto pubblico, prevedono altri meccanismi di controllo e sanzionatori per garantirne l’attuazione.

Art. 747

La menzione dell’elenco degli aventi economicamente diritto è cancellata dai documenti che devono essere conservati dalla società ed essere accessibili in Svizzera. Non è necessario rimandare in questa sede alle nuove norme che disciplinano in modo autonomo l’obbligo degli enti assoggettati alla legge di raccogliere e conservare in Svizzera le informazioni sul proprio avente economicamente diritto (cfr. art. 7 cpv. 1 AP-LTPG).

Art. 790a

La disposizione corrisponde, per le Sagl, all’articolo 697j applicabile alle SA. Anch’essa può essere abrogata, poiché le nuove norme prevedono ora trasversalmente gli obblighi delle società (cfr. art. 6 AP-LTPG).

Art. 814 cpv. 3, terzo periodo

La disposizione è stata adeguata in modo analogo all’articolo 718 capoverso 4, per gli stessi motivi.

4.2.2 Legge del 16 dicembre 2005189 sui revisori

Art. 9a cpv. 1 lett. c

L’articolo 9a pone le condizioni che un’impresa di revisione deve soddisfare per eseguire verifiche prudenziali presso istituti finanziari (art. 24 cpv. 1 lett. a LFINMA). In particolare, il testo in vigore prevede che l’impresa abilitata non eserciti nessun’altra attività sottoposta all’obbligo

189 RS 221.302