Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e rimanda all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA, che cita anche la LRD.
I fiduciari o altre imprese che operano in ambito contabile saranno d’ora in poi assoggettati alla LRD nella misura in cui esercitano una delle attività specificate dall’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter AP-LRD. Occorre evitare che a tali imprese, che non sono intermediari finanziari, non sia più permesso di eseguire verifiche prudenziali. L’attività di consulente è compatibile con l’esecuzione di tali verifiche, come formulato ora espressamente dall’articolo 9a capoverso 1 lettera c. Tuttavia, va ricordato che resta applicabile il regime di incompatibilità dei mandati di verifica di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 5 novembre 2014190 sugli audit dei mercati finanziari.
4.2.3 Codice penale
Art. 327 e 327a
L’articolo 327 va abrogato, perché serviva a garantire l’attuazione dell’articolo 697j CO che sarà ugualmente abrogato.
L’articolo 327a deve essere modificato laddove rimanda all’obbligo di tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. Obbligo che sarà ora integrato nell’avamprogetto della LTPG.
L’attuazione degli obblighi equivalenti previsti dall’avamprogetto sarà ora prevista da altri meccanismi. Le sanzioni penali sono disciplinate in modo particolare dagli articoli 41 e 42 AP-LTPG, che rientrano nel campo d’applicazione del diritto amministrativo e saranno sottoposte al DPA.
Inoltre deve essere attuata la seguente raccomandazione del Forum globale:
la Svizzera deve introdurre misure di applicazione efficaci in modo da garantire che per gli enti giuridici con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera siano comunque sempre disponibili informazioni aggiornate sui rispettivi proprietari.
Per attuare la raccomandazione è necessario introdurre una disposizione penale nell’articolo 327a lettera e CP in base alla quale, nel caso di un ente giuridico con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera, è punito con la multa chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni l’elenco dei titolari ai sensi dell’articolo 9 LTPG o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario (anche tramite omissione).
Ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 333 capoverso 1 CP l’ammontare massimo della multa è di 10 000 franchi.
La sanzione deve essere inserita nell’articolo 327a CP perché all’interno di questa disposizione sono previste anche le relative sanzioni in caso di violazione di obblighi analoghi relativi alla tenuta degli elenchi nel caso di una società anonima, di una società a garanzia limitata, di una società cooperativa o di una società di investimento a capitale variabile. In questo modo viene garantito un trattamento paritario delle società nazionali e degli enti giuridici esteri con amministrazione effettiva in Svizzera.
190 RS 956.161