Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Il capoverso 2 estende il principio di questa collaborazione alle altre autorità competenti secondo la nuova legge o la LRD, ossia in particolare MROS e le autorità di vigilanza secondo la LRD.
Il capoverso 3 disciplina più in particolare i poteri dell’autorità di controllo, che sono sostanzialmente allineati a quelli di MROS conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LRD. Per poter verificare un’informazione del registro, l’autorità di controllo può fare appello alle altre autorità federali, cantonali o comunali. Può in particolare richiedere informazioni supplementari a MROS se questi ha segnalato al registro una comunicazione che fa altresì sorgere dubbi in merito a un’iscrizione del registro (art. 30) e la conseguente annotazione ha determinato l’avvio di una procedura di controllo (art. 35). Può inoltre richiedere informazioni alle autorità fiscali o alle autorità cantonali del registro fondiario, ad esempio per verificare l’assoggettamento di un ente estero o l’identità del suo avente economicamente diritto in relazione al possesso di un bene immobile. L’autorità di controllo può inoltre informarsi presso le autorità penali dei Cantoni e della Confederazione; questa possibilità le consente ad esempio di accedere alle informazioni di una procedura in materia di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) o per carenza di vigilanza in materia di accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 305ter CP). L’intenzione è di assicurare la coerenza delle diverse procedure in corso ed evitare di moltiplicare gli stessi atti istruttori.
Art. 40 Assistenza amministrativa internazionale
Le disposizioni dell’articolo 40 consentono la trasmissione di dati nel quadro dell’assistenza amministrativa internazionale e degli accordi internazionali applicabili. I dati possono essere trasmessi soltanto a condizione che le autorità estere siano vincolate dal segreto d’ufficio o da un obbligo di discrezione equivalente e assicurino una protezione dei dati equivalente a quella vigente in Svizzera. Sono fatte salve le condizioni di utilizzo e di comunicazione dei dati ricevuti da altre autorità da parte dell’autorità di controllo.
Art. 41 Violazione degli obblighi di annuncio o di collaborazione
’Il capoverso 1 sanziona la violazione degli obblighi di annuncio. Corrisponde all’articolo 153 CP, che sanziona le comunicazioni false al registro di commercio, o all’articolo 153 LInFi, che sanziona il fatto di fornire indicazioni inveritiere o incomplete in un parere previsto dall’articolo 132 LInFi.
La lettera a punisce la persona che viola intenzionalmente gli obblighi di annuncio previsti dalla nuova legge. Si tratta innanzitutto della persona che, in qualità di azionista o socio, omette di annunciare all’ente di aver acquisito una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 10 o una modifica di fatti rilevanti. Questa lettera contempla anche gli annunci falsi o incompleti. Si rende altresì punibile l’avente economicamente diritto che viola l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 11 nei confronti dell’ente, dell’azionista o del socio. Queste sanzioni consentono di assicurare l’osservanza degli obblighi di annuncio previsti dalla legge, che garantiscono a loro volta agli enti di poter ottenere le informazioni necessarie, di verificarle e di ottemperare ai propri obblighi legali.
È punibile in applicazione della lettera b la persona che fornisce indicazioni false all’autorità del registro o all’autorità di controllo. Si tratta in linea di principio della persona fisica che ha effettuato l’annuncio al registro; le persone giuridiche possono essere perseguite eccezionalmente alle condizioni previste di seguito (cfr. art. 44). Se l’infrazione è commessa nell’impresa, altre persone sono passibili di pena all’interno dell’ente alle condizioni di cui all’articolo 6 DPA. Le indicazioni trasmesse devono essere false, ossia contrarie alla verità materiale. L’indicazione può essere di qualsiasi natura. La persona può ad esempio aver indicato un’altra persona in qualità di avente economicamente diritto o dati inesatti sullo Stato di residenza, sulla cittadinanza o sulla quota di controllo dell’avente economicamente diritto iscritto. L’autorità