Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
rispettate. La comunicazione dei dati ad altre autorità è disciplinata dagli articoli 39 e 40, pertanto non deve essere disciplinata separatamente in questa sezione.
Il capoverso 2 fissa il termine di conservazione dei dati del registro, che è di dieci anni. Tale termine corrisponde a quello della LRD (art. 7) e al termine di conservazione dei libri e delle carte del diritto delle società (art. 958 CO).
Art. 46 Disposizioni di ‘esecuzione
Il Consiglio federale può adottare le disposizioni necessarie all’esecuzione della nuova legge. Si tratta in particolare delle disposizioni relative all’organizzazione dell’autorità di controllo. Potrà inoltre precisare alcune definizioni o condizioni legali, ad esempio sull’obbligo di segnalazione delle autorità o sulle modalità di accesso al registro.
Art. 47 Modifica di altri atti normativi
Si vedano di seguito i commenti agli altri atti normativi modificati.
Art. 48 Disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci
L’articolo 48 disciplina la disposizione transitoria relativa agli obblighi degli azionisti e dei soci, per fare il raccordo tra gli obblighi vigenti previsti dagli articoli 697j e 790a CO e quelli introdotti dagli articoli 10 e 11. La disposizione è intesa a evitare che gli azionisti che si sono già annunciati e hanno già trasmesso alla società tutti gli obblighi pertinenti debbano effettuare un nuovo annuncio.
La disposizione prevede che l’azionista che ha annunciato alla società i dati d’identificazione della persona fisica per conto della quale agisce in ultima istanza in applicazione dell’articolo 697j CO (o il socio che ha effettuato tale annuncio a una Sagl in applicazione dell’art. 790a CO) è ritenuto aver soddisfatto l’obbligo di annuncio previsto dall’articolo 10 capoverso 1. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che la definizione di avente economicamente diritto stabilita dall’articolo 4 è ormai allineata a quella sancita nella LRD e non corrisponde interamente a quella del CO, segnatamente in caso di controllo indiretto o di controllo esercitato in altro modo. L’articolo 48 precisa quindi che l’annuncio è ritenuto effettuato soltanto se la persona annunciata è effettivamente l’avente economicamente diritto dell’ente interessato ai sensi della nuova legge. In caso contrario, è necessario effettuare un nuovo annuncio o un annuncio complementare.
L’avamprogetto precisa inoltre le informazioni che l’azionista o il socio deve indicare, ad esempio la data di nascita o la cittadinanza dell’avente economicamente diritto o le informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato. Se l’annuncio effettuato dall’azionista o dal socio in applicazione delle disposizioni del CO non contiene tali precisazioni, il capoverso 2 prevede che la persona giuridica interessata possa richiederle. Devono essere fornite entro un mese.
Art. 49 Disposizione transitoria relativa alla conservazione dell’elenco degli aventi
economicamente diritto e dei documenti giustificativi
L’articolo 49 disciplina la disposizione transitoria relativa alle informazioni sugli aventi economicamente diritto che la società deve conservare. Crea il raccordo tra l’obbligo vigente previsto dall’articolo 697l CO e l’articolo 7 della nuova legge. Stabilisce che le società che hanno predisposto un tale elenco devono conservarlo per dieci anni dall’entrata in vigore della nuova legge, unitamente ai documenti giustificativi ’degli annunci ricevuti in applicazione del diritto previgente. La disposizione evita un «azzeramento» delle informazioni sull’avente economicamente diritto delle società svizzere a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge.