Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
auspicata o il vero avente economicamente diritto, oppure a formare il proprio personale in modo adeguato sui rischi legati al riciclaggio di denaro. In caso di violazione delle regole di diligenza, persino delle più elementari, è spesso difficile se non impossibile per le autorità penali accertare gli intermediari non finanziari che erano a conoscenza dell’origine criminale dei fondi o delle strutture giuridiche da essi create o consigliate. Infine, il rispetto delle raccomandazioni internazionali presuppone l’attuazione di un’adeguata vigilanza delle persone del settore non finanziario che forniscono determinate prestazioni ad alto rischio nell’ambito della consulenza legale; la semplice esistenza di una norma penale di portata generale non equivale all’attuazione della vigilanza medesima. Il rapporto del GAFI ha individuato tale lacuna in occasione dell’ultima valutazione della Svizzera (risultato «parzialmente conforme» per le Raccomandazioni 22 e 23; sul diritto comparato e i risultati ottenuti dai Paesi vicini cfr. n. 2.2). A livello internazionale cresce l’attenzione sull’importanza di regolamentare l’insieme dei «gatekeeper» del sistema finanziario, compresi determinati consulenti specializzati (cfr. anche
n. 1.1.2.1).
Sono state esaminate e scartate anche altre soluzioni che miravano a limitare o estendere le misure proposte nell’avamprogetto. In particolare sono state esaminate le seguenti opzioni:
• il catalogo delle attività assoggettate è opportunamente incentrato sui rischi legati al riciclaggio di denaro individuati in Svizzera. Un adeguamento solo parziale del diritto svizzero alle raccomandazioni internazionali, ad esempio limitando l’assoggettamento a determinate attività o a certe tipologie di società, non permetterebbe di raggiungere del tutto gli obiettivi definiti nell’avamprogetto: il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro sarebbe comunque carente e le pressioni internazionali sulla Svizzera, in quanto piazza finanziaria di primo piano, non diminuirebbero. Del resto, l’attività di una società può non essere facilmente identificabile al momento della sua costituzione, ossia quando sono applicabili gli obblighi di diligenza; una limitazione alle società di domicilio porrebbe dunque difficoltà di applicazione pratiche e sarebbe facilmente elusa, poiché il consulente non potrebbe verificare se la società costituita deve veramente esercitare un’attività operativa;
• per quanto concerne l’obbligo di comunicazione, la regolamentazione proposta si attiene altresì scrupolosamente alla raccomandazione pertinente del GAFI. Essa rinuncia all’estensione di tale obbligo, come prevedono diverse legislazioni nazionali o l’UE, nel cui progetto di regolamento si intende limitare l’eccezione alle sole attività di rappresentanza e di consulenza legale, definite in maniera stringente51. Il Consiglio federale tiene pertanto conto della protezione legittima del segreto professionale nonché dei dibattiti parlamentari sul progetto precedente che hanno proposto un adeguamento analogo della LRD;
• sono infine stati esaminati e scartati vari modelli di vigilanza alternativi. Assoggettare direttamente i consulenti alla FINMA non sarebbe auspicabile, se non altro per il fatto che questi professionisti non sono intermediari finanziari, né sono altrimenti assoggettati alle leggi dei mercati finanziari. Introdurre un semplice obbligo di revisione, come previsto per i commercianti (obbligo di verifica, cfr. art. 15 LRD), nonché dal disegno sottoposto al Parlamento nel 2019, è stato ritenuto inefficace: non basta a istituire una vera e propria vigilanza sui consulenti, né permette di controllare il rispetto degli obblighi di diligenza o di sanzionarne le violazioni. Si porrebbe inoltre un accento maggiore sul rispetto dell’obbligo di redigere un rapporto di revisione, piuttosto che sugli obblighi di diligenza propriamente detti.
51 Cfr. art. 51 della proposta di regolamento della Commissione del 20 lug. 2021, COM (2021) 420.