Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Soluzione proposta

La soluzione scelta per quanto concerne questi elementi è la seguente: d’ora in poi la LRD conferisce alla FINMA, o al Consiglio federale, la competenza di concretizzare tali obblighi di diligenza degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD o dei consulenti; in questo modo l’autorità può tenere conto dei regolamenti degli OAD riconosciuti. L’ordinanza FINMA del 3 giugno 201561 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) potrà pertanto rimandare ai regolamenti degli OAD, che acquisiranno in tal mondo valore di norma legale (e non più di semplici regolamenti di diritto privato), nella misura in cui concretizzano gli obblighi di diligenza. Il Consiglio federale adotterà un regime analogo per i consulenti. È fatta salva la vigilanza esercitata dagli OAD – tuttora incentrata sul rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD e non unicamente sul rispetto degli obblighi di diligenza in quanto tali – che è persino rafforzata (uniformità e chiarezza delle competenze investigative), nel rispetto delle dovute garanzie procedurali. Infine, gli OAD avranno in futuro il potere di pronunciare misure amministrative, ampiamente in linea con quelle pronunciate dalla FINMA e di fatto conformi alle misure già previste dai rispettivi regolamenti. In caso di reato grave o reiterato, potrà essere pronunciata anche una sanzione pecuniaria: l’OAD dovrà denunciare il caso al DFF, che a sua volta pronuncerà la sanzione adeguata in base alla nuova disposizione introdotta nella LRD. Il mantenimento delle sanzioni pecuniarie è importante per garantire un effetto dissuasivo sufficiente. Si tratta di un elemento essenziale per l’efficacia dell’attuale dispositivo, oltre che nell’ottica della prossima valutazione della Svizzera da parte del GAFI. Si osservi che la soluzione scelta è compatibile anche con l’evoluzione degli strumenti di vigilanza della FINMA, compresa un’eventuale modifica della legge del 22 giugno 200762 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), che consentirebbe alla FINMA di pronunciare sanzioni pecuniarie equivalenti contro gli intermediari finanziari sottoposti alla propria vigilanza.

Alternative esaminate

Sono state esaminate anche le seguenti alternative, poi scartate alla conclusione dei lavori.

Una possibile soluzione consisteva nell’allineare totalmente il sistema degli OAD a quello degli organismi di vigilanza introdotto il 1° gennaio 2020 (cfr. art. 43a segg. LFINMA). Con questa soluzione sarebbero tuttavia scomparsi i regolamenti emanati dagli OAD per concretizzare gli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, che dovrebbero essere interamente sostituiti da norme statali. Sarebbe inoltre stato necessario far pronunciare dalla FINMA le sanzioni a carico degli affiliati a OAD, il che contrasterebbe con le recenti evoluzioni della normativa finanziaria (abolizione summenzionata dello status di IFDS per gli intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD) e implicherebbe la (ri)creazione di nuove risorse presso la FINMA. Infine si tradurrebbe in un sistema di sanzioni nel complesso meno coerente, in quanto la FINMA avrebbe la competenza per sanzionare gli intermediari finanziari in generale, ma con basi legali, procedure e tipi di misure differenti in funzione dell’assoggettato sanzionato, senza che tali differenze abbiano una giustificazione apparente.

Un’altra soluzione esaminata consisteva nell’abolire le sanzioni di tipo amministrativo per introdurre reati di natura penale, sul modello dell’articolo 37 o 38 LRD. Tali sanzioni sarebbero pronunciate dal DFF, per analogia con l’articolo 50 LFINMA. Sebbene la LRD preveda una sanzione penale in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD, la pronuncia sistematica di sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di diligenza sembrerebbe comunque in contrasto con il principio di proporzionalità. In effetti la gravità dei comportamenti sanzionati può essere variabile e potrebbe risultare sproporzionato sanzionare penalmente le conseguenze di una violazione «semplice» di un obbligo di diligenza, ad esempio per non avere aggiornato i dati di alcuni clienti o seguito una formazione entro il termine

61 RS 955.033.0

62 RS 956.1