Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

nel settore finanziario. Gli obblighi previsti dalle ordinanze basate su questa legge si applicano soltanto in via generale a tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente e non riguardano in modo specifico le persone operanti nel campo dell’intermediazione finanziaria; si tratta di obblighi il cui rispetto deve essere scrupolosamente garantito e non di obblighi di diligenza applicati secondo un orientamento basato sul rischio. Quanto alla legge sulle banche, neanche quest’ultima permette di rivolgersi a tutti gli intermediari finanziari, compresi, ad esempio, i gestori patrimoniali o i trustee. La diligenza nell’ambito della prevenzione della violazione delle misure coercitive basate sulla LEmb dovrebbe però essere esercitata da chiunque operi nel settore finanziario. Determinate attività di intermediazione finanziaria sono particolarmente rischiose, come il fatto di accettare un mandato di amministratore di una società di domicilio il cui avente economicamente diritto è celato. Neanche lo status quo appare infine auspicabile data l’importanza evidente di adottare misure organizzative per individuare, limitare e controllare i rischi in tale ambito, in particolare essendo le sanzioni mirate a vietare il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

1.2.2.6 Disposizione sullo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza

Gli organismi di vigilanza sono responsabili della vigilanza corrente dei gestori patrimoniali indipendenti e dei trustee. Attualmente non esiste una base legale esplicita per uno scambio di informazioni completo tra la FINMA e gli organismi di vigilanza. Questo vale in particolare per le questioni legate alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma anche in relazione alla LIsFi.

L’articolo 88 della legge del 15 giugno 201864 sui servizi finanziari (LSerFi) consente lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA, gli organismi di vigilanza, i servizi di registrazione, gli organi di verifica, gli organi di mediazione e il DFF, qualora necessitino di tali informazioni per l’adempimento dei loro compiti. Si rileva tuttavia un’incertezza giuridica laddove l’articolo 88 LSerFi, interpretato in modo restrittivo, si applica esclusivamente ai fatti afferenti la vigilanza secondo la LSerFi. Sotto il profilo del senso e dell’obiettivo del sistema di vigilanza, lo scambio di informazioni tra la FINMA e gli organismi di vigilanza deve tuttavia riguardare anche i fatti relativi ai trustee e ai gestori patrimoniali indipendenti che rientrano nell’ambito della LIsFi, della LRD, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa come pure del whistleblowing. Tali informazioni si rendono necessarie affinché sia la FINMA che gli organismi di vigilanza possano adempiere il proprio mandato. Lo stesso vale per le informazioni relative alle società di audit e ai revisori degli istituti sottoposti alla vigilanza della FINMA, abilitati da un organismo di vigilanza conformemente agli articoli 12 e seguenti dell’ordinanza del 6 novembre 201965 sugli organismi di vigilanza (OOV) e/o da un OAD. Lo scambio di informazioni tra un organismo di vigilanza e un OAD può inoltre rendersi necessario, ad esempio, quando un membro dell’OAD aderisce a un organismo di vigilanza o quando una società del gruppo chiede di essere affiliata a un organismo di vigilanza oppure a un OAD. Occorre pertanto colmare tale lacuna con l’introduzione dello scambio di informazioni tra la FINMA, gli organismi di vigilanza e gli OAD nei nuovi articoli 29c LRD e 61a LIsFi.

1.3 Interventi parlamentari

Il progetto consentirà di raggiungere gli obiettivi individuati dall’intervento parlamentare seguente:

- postulato 22.3394 Trasparenza dei flussi finanziari, depositato dalla Commissione della

politica estera del Consiglio nazionale.

64RS 950.1

65 RS 956.134