Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

siano corretti, ma questo perché vengono effettuate verifiche molto approfondite. In tutti gli Stati e i territori in cui è presente un registro degli aventi economicamente diritto gli enti giuridici tenuti alla comunicazione sono anche responsabili dei dati in esso contenuti. In alcuni Paesi in cui non esiste un registro centrale ma le informazioni sugli aventi economicamente diritto sono gestite da intermediari («resident agent») o notai, questi ne sono anche responsabili86.

Enti giuridici assoggettati

A seconda dell’ordinamento giuridico le forme giuridiche tenute alla pubblicazione dei loro aventi economicamente diritto variano, ma in generale l’obbligo riguarda soprattutto società di capitali, cooperative e associazioni. Nella maggior parte degli Stati e dei territori, inoltre, anche le società di persone e le fondazioni sono tenute a comunicare questi dati. In alcuni Paesi anche i trust e altri istituti giuridici devono comunicare i dati sui loro aventi economicamente diritto. Mentre in alcuni Paesi questi dati sono presenti all’interno del registro (p. es. Austria, Cipro, Svezia), in altri ordinamenti giuridici è previsto esplicitamente un registro specifico (non pubblico) dei trust (Francia, Regno Unito).

Inoltre la maggior parte delle nazioni richiede i dati degli aventi economicamente diritto degli enti giuridici stranieri che hanno un determinato legame con il Paese, come le succursali, la sede effettiva dell’amministrazione, l’acquisto di immobili o di altri beni patrimoniali, come yacht, aerei e simili. Soltanto in un numero limitato di Paesi solo gli enti giuridici nazionali sono obbligati a comunicare gli aventi economicamente diritto87.

Definizione di avente economicamente diritto

In quasi tutti i Paesi la definizione di avente economicamente diritto corrisponde a quella data dallo standard del GAFI. Solo per quanto riguarda la definizione degli aventi economicamente diritto tramite il modello a cascata vi sono in alcuni casi delle differenze (mancanza del livello di controllo tramite strumenti diversi dalle partecipazioni; mancata definizione degli organi diretti e amministrativi superiori quando non vi è un controllo tramite partecipazione o altri strumenti). Tali differenze sono state però segnalate dal GAFI o dal Forum globale nell’ambito delle valutazioni tra pari («peer review») relative ai singoli Paesi. Tutti i Paesi accertano gli aventi economicamente diritto degli enti giuridici, tranne due Stati, ovvero la Svizzera (in base al diritto vigente) e le Isole Cook, che, diversamente da quanto stabilito dallo standard, determinano gli aventi economicamente diritto alle azioni. La soglia di partecipazione rilevante per la determinazione dell’avente economicamente diritto solitamente corrisponde al 25 per cento del capitale o dei diritti di voto, mentre in alcuni Paesi sono previste percentuali inferiori (p. es. Argentina: 1 azione; Colombia, Sudafrica: 5 %; Bahrein, India, Kenia, Perù, Seychelles: 10 %; Costa Rica, Messico, Uruguay: 15 %; Libano, Mauritius, Qatar, Tunisia: 20 %).

Obbligo di identificazione e avviso degli enti giuridici

In quasi tutti gli Stati e i territori gli enti giuridici sono tenuti ad accertare e identificare gli aventi economicamente diritto e a registrare le loro informazioni in un registro interno. In alcuni Stati tale compito spetta ai cosiddetti «resident agent»88, che devono mettere a disposizione queste informazioni. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici gli aventi economicamente diritto stessi e i soci sono tenuti a fornire alla società i dati necessari (pena una multa o altre sanzioni, come la rinuncia ai diritti societari e patrimoniali) richiesti dalla legge o su richiesta. Sono pochi gli Stati in cui non sono previsti obblighi di collaborazione per gli aventi economicamente diritto89. Infine, in tutti i Paesi in cui esistono i registri, sono gli enti giuridici a dover trasmettere i

86 P. es. Giamaica, Giappone, Panama.

87 P. es. gli Stati membri dell’UE, i cui registri nazionali sono interconnessi attraverso il sistema «BORIS» e consultabili dalle relative autorità nazionali competenti, esonerano dall’obbligo di annuncio gli enti giuridici di diritto estero con sede in tali Stati, ma non quelli con sede in Stati terzi; Andorra, Gibilterra, Hong Kong, India, Israele, Regno Unito, Singapore non registrano nessun ente giuridico di diritto estero.

88 Giamaica, Guernsey, Isole Vergini britanniche, Panama, Seychelles.

89 P. es. Slovacchia.