Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
dati sui loro aventi economicamente diritto a questi registri. In molti Stati al momento della comunicazione è necessario allegare anche prove che documentino la veridicità delle informazioni che si chiede vengano registrate. In tanti altri casi, invece, la comunicazione viene inviata senza allegare prove, ma gli enti giuridici sono tenuti a fornire queste prove e documenti su richiesta. Nella maggior parte dei Paesi la comunicazione è gratuita. Soltanto in qualche Paese è richiesto il versamento di una tassa amministrativa90. La maggior parte delle nazioni prevede (in alcuni casi anche esplicitamente) che anche rappresentanti incaricati dagli aventi economicamente diritto possano accertare, identificare e comunicare gli aventi economicamente diritto, come avvocati, notai e fornitori di servizi registrati.
In numerosi Stati la legge prevede agevolazioni per determinati enti giuridici: ad esempio le informazioni presenti nel registro di commercio o in altre banche dati vengono direttamente trasferite all’interno del registro degli aventi economicamente diritto, senza che l’ente interessato debba effettuare una nuova comunicazione. In questo modo gli enti giuridici a cui è stata assegnata una categoria di rischio bassa o media usufruiscono di notevoli agevolazioni che coprono molte delle tipiche situazioni standard. Nel caso, invece, degli enti giuridici ai quali è stata assegnata una categoria di rischio più elevata, se viene disposta una verifica approfondita, questi sono tenuti a fornire ulteriori documenti, tra cui una rappresentazione grafica delle strutture di partecipazione rilevanti91. In Austria i documenti necessari ad accertare e verificare l’identità degli aventi economicamente diritto possono essere trasmessi al registro tramite un «compliance package» che potrà essere richiesto dagli intermediari finanziari. In questo modo le imprese assoggettate all’obbligo di annuncio possono gestire i processi critici (p. es. i finanziamenti) in modo decisamente più rapido ed efficiente. Le agevolazioni e gli esoneri dall’obbligo di annuncio degli aventi economicamente diritto sono criticati dal Forum globale perché creano potenziali falle contrarie alle disposizioni sulla trasparenza.
Appropriatezza, correttezza e aggiornamento dei dati
In tutti i Paesi, senza eccezione alcuna, viene stabilito che le informazioni sugli aventi economicamente diritto devono essere appropriate, corrette e aggiornate. Le linee guida relative alla riveduta Raccomandazione 24 del GAFI92 contengono importanti precisazioni che dovrebbero aiutare i Paesi a concretizzare questi criteri e a migliorare la qualità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto.
Verifica delle informazioni
Per quanto riguarda la verifica delle informazioni sugli aventi economicamente diritto e della relativa documentazione, in tutti i Paesi le autorità incaricate della tenuta dei registri devono svolgere delle verifiche formali al momento dell’inserimento dei dati nel registro (completezza dei dati e identificazione delle persone fisiche attraverso un confronto manuale o automatizzato con altre banche dati) e sottoporre i dati a un test della plausibilità. Quest’ultimo viene effettuato per controllare in modo sommario se i dati trasmessi sono plausibili, quindi accettabili, chiari o comprensibili. In questo modo quindi si dovrebbero rilevare palesi inesattezze come, ad esempio, l’inserimento di persone inesistenti93. Se nel corso di queste verifiche l’autorità del registro arriva alla conclusione che i dati sugli aventi economicamente diritto di un ente giuridico non sono corretti e l’ente giuridico si rifiuta di correggere la comunicazione, il
90 P. es. Cechia, Francia, Lussemburgo, Svezia.
91 Come in Austria, Germania, Liechtenstein.
92 Guidance on beneficial ownership of legal persons, mar. 2023, consultabile all’indirizzo: www.fatfgafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html
93 Obbligo esplicito di verifica della plausibilità dei dati inseriti da parte delle autorità del registro: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia; esistono tuttavia delle eccezioni: in Liechtenstein e in Serbia ci si affida soltanto alle dichiarazioni della società.