Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

Segnalazione di divergenze

In quasi tutti gli Stati è previsto un sistema cosiddetto di segnalazione di divergenze («discrepancy reporting»), in base al quale altre autorità, intermediari finanziari e/o fornitori di servizi (fiduciari, avvocati, notai) sono tenuti a segnalare eventuali divergenze tra le informazioni in loro possesso sugli aventi economicamente diritto degli enti giuridici e i dati inseriti nel registro dalle autorità preposte. Le autorità del registro verificano le segnalazioni pervenute e consentono agli enti giuridici interessati di documentare la veridicità delle informazioni o di correggerle. Non appena viene trasmessa una segnalazione di divergenze o, al più tardi, quando l’ente giuridico non risponde al sollecito di correggere o giustificare i dati inseriti, l’autorità del registro (o l’autorità segnalante o l’intermediario finanziario segnalante) in alcuni Paesi ha la facoltà di segnalarlo all’interno del registro inserendo un’annotazione («flag») in corrispondenza delle informazioni incerte99. Attraverso questi «flag» solitamente viene segnalato che sono in corso verifiche su quei dati100. Nei Paesi in cui è prevista questa procedura, l’ente giuridico interessato attraverso una procedura amministrativa di fronte all’autorità del registro o all’autorità responsabile dell’esame approfondito può richiedere la cancellazione dell’annotazione, ma deve dimostrare la veridicità dei dati sugli aventi economicamente diritto tramite prove adeguate o correggerli. L’obiettivo è fare in modo che l’inserimento dell’annotazione porti in ogni caso alla conferma o alla correzione delle informazioni. Il Forum globale di conseguenza ha avanzato critiche nei confronti di quei Paesi in cui le note inserite nel registro vi rimangono senza ulteriori chiarimenti da parte del registro o di un’altra autorità responsabile dell’esame approfondito101. Se nessuna delle informazioni registrate può essere ritenuta corretta, l’autorità del registro in singoli casi è autorizzata a cancellare queste informazioni errate dal registro; di conseguenza l’ente giuridico interessato, non adempiendo più o adempiendo in modo errato l’obbligo di annuncio al registro, verrà sanzionato o inserito in una categoria di rischio più elevata102.

Sono pochi i Paesi che non prevedono una segnalazione delle divergenze103. In questi casi, però, vengono effettuate verifiche in loco e un numero particolarmente elevato di controlli a campione sugli enti giuridici per garantire l’appropriatezza, la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni.

Accesso ai dati da parte di autorità e intermediari finanziari

Gli Stati disciplinano l’accesso alle informazioni presenti nel registro degli aventi economicamente diritto in vari modi. All’inizio del 2023 la situazione era la seguente:

• accesso illimitato per tutte le autorità e gli intermediari finanziari104;

• accesso illimitato per tutte le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo come autorità AML/CFT, FIU, autorità di vigilanza finanziaria, autorità di perseguimento penale, polizia, tribunali (di tutti gli Stati);

99 Austria, Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Gibilterra, Islanda, Isole Cayman, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria.

100 L’autorità del registro, a seguito di una segnalazione di divergenze da parte di un’altra autorità o di un intermediario finanziario, aggiunge un’annotazione ai dati contenuti nel registro relativi all’ente giuridico interessato, nella quale comunica che, a seguito della segnalazione di una discrepanza, i dati contenuti nel registro sono in fase di verifica. In alcuni Paesi, inoltre, vengono spiegati anche i motivi della verifica a posteriori sui dati attraverso un’annotazione standardizzata, nella quale vengono riportate sommariamente le ragioni per cui si presume che i dati contenuti nel registro non siano completi o corretti (p. es. Austria).

101 Albania, Finlandia; cfr. Valutazione del registro da parte di organismi internazionali.

102 Albania, Malta, Svezia, Ucraina.

103 Hong Kong, Mauritius, Qatar, Singapore.

104 Egitto, Lettonia, Libano, Polonia, Regno Unito, Ucraina.