Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

registro inserisce un’annotazione dell’autorità («flag», cfr. commento alle segnalazioni di divergenze) in corrispondenza dei dati incerti94.

In numerosi Paesi le informazioni sugli aventi economicamente diritto sono sottoposte anche a un esame approfondito da parte delle autorità del registro nel caso in cui vi siano dei dubbi sulla correttezza dei dati forniti, siano pervenute segnalazioni di divergenze o si intenda effettuare dei controlli a campione (in modo casuale o in base al livello di rischio)95. In alcuni di questi Paesi questo tipo di esami approfonditi vengono svolti da un’autorità che dispone di conoscenze e competenze adeguate, come ad esempio un’autorità di vigilanza finanziaria, una «Finance Intelligence Unit» (FIU) o un ufficio speciale dell’autorità fiscale. Nel caso di un profilo di rischio più elevato se gli enti giuridici sono sottoposti a un esame approfondito, questi sono tenuti a supportare le autorità incaricate della verifica fornendo tutte le spiegazioni e la documentazione necessaria ad accertare e identificare gli aventi economicamente diritto (p. es. rappresentazione grafica delle strutture di partecipazione, rapporto di gestione dei gruppi aziendali).

Risultati delle verifiche

Solitamente il risultato delle verifiche conferma i dati o rileva la loro inesattezza. Nel caso vengano rilevate informazioni inesatte, se l’ente giuridico continua a non collaborare anche dopo molteplici richiami, nella maggior parte degli Stati il caso viene inoltrato alle autorità di perseguimento penale. Soltanto in casi sporadici le autorità del registro sono espressamente autorizzate a correggere le informazioni inserite nel registro degli aventi economicamente diritto sulla base delle proprie ricerche o di altre fonti o informazioni. In tal caso, tuttavia, è necessaria una successiva verifica del Tribunale sullo stato dell’avente economicamente diritto in questione96.

Termini per la comunicazione di variazioni e obbligo di aggiornamento periodico

In tutti i Paesi è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni in caso di modifiche, ma i termini per la comunicazione variano in base all’ordinamento giuridico (p. es. Singapore: 2 giorni; Polonia: 7 giorni; Ungheria: 14 giorni; Belgio, Cina: 30 giorni; Germania: appena possibile; Finlandia: immediatamente; Svezia: entro qualche giorno (è la prassi a concretizzarne il significato); Albania, Svizzera, Vanuatu: 3 mesi).

In numerosi Stati97 gli enti giuridici sono tenuti a confermare o aggiornare ogni anno le informazioni sugli aventi economicamente diritto. Nella maggior parte dei casi, per assolvere questo obbligo, gli enti e istituti giuridici devono confermare o aggiornare annualmente i dati in sede di dichiarazione d’imposta oppure ricevono una comunicazione (via e-mail) dall’autorità del registro in cui si chiede loro di confermare o aggiornare le informazioni esistenti sui propri aventi economicamente diritto. In alcuni casi la frequenza con cui i dati devono essere confermati o aggiornati non è per tutti la stessa e varia in base al profilo di rischio (Bulgaria, Lituania). La prassi dimostra che l’introduzione di un obbligo di aggiornamento annuale ha avuto come effetto un sostanziale aumento delle modifiche comunicate, questo quindi porta a pensare che diversamente, in assenza di tale obbligo, le modifiche non sarebbero state segnalate98.

94 P. es. Austria, Svezia.

95 Come in Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Mauritius, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Svezia, Ucraina.

96 Albania, Emirati Arabi Uniti, India, Malta, Serbia.

97 Austria, Bahrein, Belgio, Colombia, Danimarca, Ghana, Guernsey, Isole Marshall, Libano, Malta, Marocco, Nauru, Nicaragua, Nigeria, Perù, Portogallo, Qatar, Repubblica Dominicana, Saint Lucia, Turchia, USA.

98 P. es. Austria.