Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

• accesso illimitato per tutte le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e anche per le autorità fiscali nell’ambito dei loro incarichi previsti dalla legge (in quasi tutti gli Stati);

• accesso illimitato per gli intermediari finanziari nell’ambito dei loro obblighi di diligenza («customer due diligence») relativi alle informazioni dei loro (potenziali) clienti, anche se nella maggior parte dei casi la consultazione è sancita come un obbligo105;

• accesso illimitato per determinate autorità (autorità AML/CFT, FIU, autorità di vigilanza finanziaria, autorità di perseguimento penale, tribunali, autorità fiscali) e accesso limitato in caso di richieste da parte di altre autorità e intermediari finanziari, subordinato in alcuni casi alla dimostrazione di un legittimo interesse che deve rientrare nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo106;

• accesso illimitato per le autorità fiscali e accesso limitato in caso di richieste da parte di altre autorità107.

Nei tanti Paesi in cui non esiste un registro degli aventi economicamente diritto, l’ordinamento giuridico garantisce che le autorità AML/CFT, di vigilanza, di perseguimento penale e fiscali possano richiedere le informazioni sugli aventi economicamente diritto direttamente agli enti giuridici e/o agli intermediari finanziari108.

Carattere pubblico del registro

Chi sostiene che le informazioni sugli aventi economicamente diritto dovrebbero essere rese pubbliche giustifica la propria posizione affermando che fornendo libero accesso a queste informazioni aumenterebbe il numero degli utenti che effettuerebbero verifiche indipendenti sui dati presenti all’interno del registro (in particolare attraverso la segnalazione delle divergenze, che consente a ogni utente di segnalare all’autorità del registro informazioni errate o dubbie). La protezione dei dati e la salvaguardia della sfera privata impongono però limiti di legge, pertanto normalmente sono accessibili liberamente solo determinati dati (nome, nazionalità, status). In alcuni casi, inoltre, l’accesso pubblico è subordinato al sussistere di un legittimo interesse, accertato attraverso i relativi controlli (in particolare necessità di una valutazione indipendente istituzionalizzata che vale come legittimo interesse, compresa la possibilità di far ricorso a un rimedio giuridico; p. es. Albania, Liechtenstein). Una posizione diametralmente opposta viene invece adottata in quei Paesi in cui queste informazioni personali sensibili sono ritenute riservate e degne di particolare protezione, per cui è esclusa la possibilità di fornire un accesso pubblico al registro109.

Conformemente alla quarta direttiva antiriciclaggio110, l’UE impone che tutti gli Stati membri tengano un registro centrale degli aventi economicamente diritto di persone giuridiche e altri costrutti giuridici. Secondo le disposizioni dell’UE111, tale registro deve essere accessibile al pubblico senza necessità di dimostrare un legittimo interesse (tranne nei Paesi in cui i trust sono inseriti in un registro separato). A novembre 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha giudicato sproporzionato e contrario al diritto fondamentale un regolamento di

105 P. es. Andorra, Austria, Belgio, Bermuda, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Lussemburgo, Portogallo, Serbia, Svezia.

106 P. es. Albania, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Indonesia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria, USA.

107 P. es. Argentina, Ghana, Israele, Kenia, Turchia.

108 P. es. Australia, Bielorussia, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Svizzera.

109 P. es. Arabia Saudita, Bahrein, Corea, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Hong Kong, diverse isole caraibiche, Israele, Malesia, Singapore, diversi piccoli Stati pacifici, tutti gli Stati del Sud America, vari Stati dell’Africa, Turchia.

110 Direttiva (UE) 2015/849

111 Art. 30 par. 5 della Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2028, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come pure le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.