Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

questo tipo in uno Stato membro112. A suo avviso la (maggiore) trasparenza non favorirebbe la lotta contro il riciclaggio di denaro in misura tale da giustificare un’ingerenza grave nei diritti fondamentali dell’UE in materia di vita privata e tutela dei dati personali. Inoltre, anche il fatto che sia difficile dimostrare un legittimo interesse non giustificherebbe la pubblicazione di tali informazioni senza riserve. Nel progetto di direttiva attualmente in discussione nell’UE si propone di tornare a limitare l’accesso alle persone che possono giustificare un legittimo interesse113.

Sanzioni/misure

Numerosi Stati, in caso di violazione dei regolamenti riguardanti gli aventi economicamente diritto, prevedono misure amministrative e sanzioni per gli enti giuridici, i relativi organi e/o gli aventi economicamente diritto stessi che hanno commesso tali violazioni (in particolare tutti gli Stati membri dell’UE). In caso di violazioni gravi, come la fornitura intenzionale di informazioni false o il rifiuto ripetuto a collaborare, molti Paesi prevedono ulteriori misure penali (in particolare pene pecuniarie, ma anche detentive) contro gli organi dell’ente giuridico114. In alcuni Paesi si fa ricorso (in aggiunta) anche ad altre misure per procedere all’identificazione e alla segnalazione degli aventi economicamente diritto: perdita dei diritti societari e patrimoniali (divieto di distribuzione dei dividendi) per le società che non hanno adempiuto i propri obblighi di collaborazione per quanto riguarda l’identificazione e la segnalazione degli aventi economicamente diritto115; liquidazione dell’ente giuridico in difetto in caso di ripetuto rifiuto di identificare e comunicare gli aventi economicamente diritto116; divieti di esercitare la professione e l’attività economico-imprenditoriale per i membri degli organi direttivi di livello superiore degli enti giuridici che non hanno identificato e comunicato i propri aventi economicamente diritto117; esclusione degli enti giuridici in difetto dai bandi e dalle sovvenzioni pubblici118; menzione nel registro in cui viene specificato che l’ente giuridico è considerato inaffidabile per aver fornito informazioni dubbie119. Determinati Paesi puniscono i reati commessi in questo ambito esclusivamente con sanzioni penali120.

Valutazione del registro da parte di organismi internazionali

Per quanto riguarda la verifica della disponibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto (punto A.1 per le verifiche del documento «2016 Terms of Reference to monitor and review progress towards transparency and exchange of information on request for tax purposes»), negli ultimi anni il Forum globale ha progressivamente intensificato i controlli. In base alla sua metodologia, le verifiche sulla disponibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto degli enti e degli istituti giuridici si basano sullo standard del GAFI del 2012, che tuttavia a causa di una prospettiva fiscale in alcuni casi viene interpretato diversamente (in particolare senza un approccio basato sul rischio) e nella prassi viene applicato in modo rigoroso. Per numerosi Paesi che si orientavano allo standard del GAFI questo ha comportato da parte del Forum globale una valutazione negativa sul dispositivo nazionale sugli aventi economicamente diritto. La mancanza di regole al riguardo o le eventuali carenze hanno influito negativamente sul rating121. Dal 2017 i Paesi sono stati sottoposti a controlli per verificare se erano disponibili le informazioni sugli aventi economicamente diritto. Durante queste

112 CGUE, sentenza del 22 nov. 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim contro Luxembourg Business Registers

113 www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/12/07/anti-money-laundering-council-agrees-its-position-on-a-strengthened-rulebook/

114 P. es. Arabia Saudita, Austria, Cina, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Ucraina, USA.

115 Cechia, India, Slovacchia.

116 Danimarca, Isola di Man, Jersey, Lettonia, Malta, Panama, Romania, Vanuatu.

117 Bahrein, Brasile, Francia, Indonesia.

118 Portogallo, Slovacchia.

119 Ungheria.

120 P. es. Bermuda, Ghana, Giappone, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Vergini britanniche, Jersey, Malesia.

121 Australia, Bermuda, Bulgaria, Canada, Romania.