Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
verifiche, però, ci si è concentrati sulla completezza del quadro giuridico e agli Stati è stato consigliato di monitorare che questi regolamenti venissero attuati in modo efficace122. Dal 2020 sono stati analizzati in modo dettagliato gli strumenti disponibili e le carenze riscontrate contestate con fermezza123. I Paesi i cui dispositivi presentavano carenze e lacune meno gravi, tenuto conto del contesto generale (p. es. essendo presenti altre misure efficienti correttamente attuate)124, sono stati ritenuti in gran parte conformi125.
Anche nell’ambito delle valutazioni tra pari relative ai singoli Paesi effettuate dal GAFI la situazione è risultata analoga. Mentre fino al 2012 la mancanza di un dispositivo per gli aventi economicamente diritto non aveva avuto effetti visibilmente negativi sul rating, da allora le verifiche sono state notevolmente intensificate. Sebbene la disponibilità di informazioni sugli aventi economicamente diritto costituisca soltanto un aspetto parziale della Raccomandazione 24, carenze e/o lacune gravi degli strumenti esistenti (p. es. ostacoli nell’accesso alle informazioni, mancate verifiche a garanzia della correttezza delle informazioni) possono comunque influire in modo importante sul rating complessivo. Se mancano le relative regolamentazioni, la valutazione complessiva potrebbe risultare insufficiente, anche se tutti gli altri aspetti della Raccomandazione 24 sono soddisfatti. Diversa è la valutazione dell’efficacia in fase di applicazione pratica nell’ambito dei cosiddetti «immediate outcomes»: la mancanza di un dispositivo per gli aventi economicamente diritto o carenze o lacune importanti relative agli strumenti esistenti provocano valutazioni complessivamente insufficienti (livello di attuazione basso o medio). Anche la Svizzera, quindi, a seguito delle verifiche effettuate nel 2016, ha ottenuto un giudizio medio per quanto riguarda il livello di attuazione. Le valutazioni future prenderanno in esame anche l’attuazione delle raccomandazioni rivedute (in particolare la Raccomandazione 24 riveduta con la nuova richiesta di un registro degli aventi economicamente diritto o di un meccanismo alternativo equivalente).
Nel 2016 anche la Commissione europea con l’introduzione della quarta direttiva antiriciclaggio (4AMLD) ha inasprito sensibilmente i requisiti per quanto riguarda la trasparenza degli aventi economicamente diritto. La principale misura proposta dalla Commissione è stata l’introduzione di registri pubblici degli aventi economicamente diritto e l’obbligo imposto agli Stati membri dell’UE di approntare questi registri. Le persone giuridiche e gli altri istituti giuridici iscritti devono fornire al registro informazioni adeguate, corrette e aggiornate sui loro aventi economicamente diritto.
Nei rapporti con enti al di fuori dell’UE la disponibilità delle informazioni sugli aventi economicamente diritto in futuro sarà utilizzata come criterio per l’inserimento nella «lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali». Attualmente per la compilazione di questa lista viene fatto riferimento alle valutazioni del GAFI e del Forum globale.
Un confronto tra i vari Paesi evidenzia la tendenza in base alla quale un registro degli aventi economicamente diritto nel contesto internazionale risulta essere l’unico strumento collaudato per tenere conto dell’esigenza di una maggiore trasparenza, per rafforzare l’integrità del settore finanziario e fornire un supporto al lavoro svolto dalle autorità che si occupano della lotta contro la criminalità finanziaria. Le modalità con cui il registro è organizzato variano a seconda delle consuetudini diffuse nei singoli Paesi. La soluzione suggerita nell’ambito della presente
122 2017: Austria, Bahrein, Belgio, Brasile, Estonia, Francia, Germania, Guernsey, India, Irlanda, Isola di Man, Isole Cayman, Italia, Jersey, Mauritius, Norvegia, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito, Saint Kitts, Singapore; Ungheria 2018: Andorra, Arabia Saudita, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Spagna.
123 P. es. definizioni diverse dallo standard; misure di vigilanza e monitoraggio mancanti; istruzioni mancanti per l’applicazione pratica; 2021: Cipro, Gibilterra, Grecia, Malta, Perù, Seychelles, Slovacchia, 2022: Finlandia, Isole Vergini britanniche, Kenia, Russia, Sudafrica, Tanzania, Ucraina, 2023: Isole Cook, Israele, Polonia, Sint Maarten.
124 P. es. nessun obbligo di annuncio spontaneo degli aventi economicamente diritto stessi alla società; acquisizione senza effettuare verifiche delle informazioni da registri/fonti esistenti, p. es. dal registro di commercio.
125 Islanda, Marocco, Portogallo, Slovenia, Turchia.