Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

proposta di un registro svizzero degli aventi economicamente diritto non va oltre i modelli stranieri, ma tiene conto degli aspetti che oggi costituiscono i requisiti minimi a livello internazionale.

2.2 Obblighi di diligenza per consulenti e avvocati

Valutazione da parte degli organismi internazionali

Le raccomandazioni del GAFI sono gli standard internazionali di riferimento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Raccomandazione 22 del GAFI disciplina gli obblighi di diligenza applicabili alle imprese e alle professioni non finanziarie. Gli avvocati, i notai, gli altri liberi professionisti e i contabili devono essere assoggettati a tali obblighi nel caso in cui svolgano determinate attività (lett. d), al pari dei fornitori di servizi a trust e società che offrono determinati servizi (lett. e), in particolare i servizi di domiciliazione o i servizi connessi alla costituzione di persone giuridiche. Secondo la Raccomandazione 23 del GAFI, queste stesse imprese e professioni devono adottare anche altre misure (cfr. Raccomandazioni 18–21) e, in particolare, segnalare le operazioni sospette in determinate circostanze. Infine, la Raccomandazione 28 del GAFI prevede che tali imprese e professioni siano soggette a misure di regolamentazione e controllo: i Paesi devono attuare dispositivi di vigilanza efficaci per garantire il rispetto degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

In occasione dell’ultima valutazione del GAFI, l’attuazione da parte della Svizzera delle Raccomandazioni 22 e 23 è stata giudicata solo «parzialmente conforme», mentre quella relativa alla Raccomandazione 28 è stata definita «ampiamente conforme». Il GAFI ha osservato in particolare che l’ambito di applicazione della LRD non contempla tutte le attività di cui alla Raccomandazione 22, in particolare per quanto riguarda gli agenti immobiliari, i commercianti di metalli preziosi e di pietre preziose, gli avvocati, i notai, i contabili, i trust e i fornitori di servizi alle società126.

Unione europea

In seguito all’entrata in vigore, il 28 dicembre 2001, della direttiva 2001/97/CE, i notai e gli altri professionisti del diritto indipendenti nonché i prestatori di servizi relativi a società o trust sono assoggettati alle norme della direttiva antiriciclaggio (UE) 2018/843 qualora assistano i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali. Tra queste attività a rischio elevato rientrano tutte quelle indicate nella Raccomandazione 22 (d) ed (e) del GAFI, già estese alla consulenza in materia fiscale.

I notai, gli altri professionisti del diritto indipendenti e i prestatori di servizi relativi alle società sono assoggettati ai medesimi obblighi di diligenza a carico degli intermediari finanziari (obblighi di vigilanza nei confronti della clientela, obblighi di segnalazione). Gli Stati membri possono esentarli dall’obbligo di segnalazione «nella misura in cui tale esenzione riguarda le informazioni che essi ricevono o ottengono sul cliente, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso». Spetta inoltre agli Stati membri istituire un adeguato monitoraggio degli obblighi previsti dalla direttiva.

Al fine di estendere il campo di applicazione del quadro giuridico vigente e di colmare eventuali lacune, il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato nuove proposte legislative in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo127. Tali proposte,

126 Rapporto sulla valutazione tra pari relativa alla Svizzera, 2016, pagg. 106 e 215

127 Cfr. i testi pubblicati sul sito: oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0239(COD)&l=en.