Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
globale ha criticato la mancanza di controllo e di applicabilità di questa norma e il trasferimento di questa disposizione nell’avamprogetto di legge rimedia a tali carenze.
Questa disposizione è intesa a garantire la disponibilità delle informazioni relative agli enti giuridici con sede principale all’estero e amministrazione effettiva in Svizzera. Pertanto, l’ente giuridico deve tenere un elenco dei suoi titolari, vale a dire dei suoi proprietari legali («legal owners», non «beneficial owners») nel luogo dell’amministrazione effettiva, in Svizzera. Questo corrisponde al libro delle azioni delle società anonime in Svizzera (art. 686 CO). L’elenco deve menzionare il nome e il cognome o la ditta nonché l’indirizzo di tali persone. Questa disposizione non si applica agli enti giuridici che non hanno titolari. La pena in caso di violazione di questo nuovo obbligo è prevista dall’articolo 327a lettera e CP.
Il concetto di «amministrazione effettiva» è quello dell’articolo 50 LIFD, secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale se hanno la sede o l’amministrazione effettiva in Svizzera.
Art. 10 Obblighi dei titolari di quote sociali
L’articolo 10 riprende, adattandoli ove necessario, gli obblighi di annuncio degli azionisti o dei soci attualmente previsti dagli articoli 697j CO e 790a CO. Le modifiche rispetto alla regolamentazione vigente sono presentate di seguito.
Ogni socio che detiene, da solo o d’intesa con terzi, quote sociali in misura da consentire il controllo in ultima istanza sull’ente è soggetto a un obbligo di annuncio (cpv. 1). Il concetto di «controllo in ultima istanza» rimanda alla definizione di avente economicamente diritto dell’articolo 4. Si tratta innanzitutto dell’azionista o del socio che detiene una quota superiore al 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto.
L’annuncio riguarda l’identità dell’avente economicamente diritto alle quote sociali (stessi dati d’identificazione che l’ente deve raccogliere in applicazione dell’art. 6, ossia nome e cognome, cittadinanza, data di nascita, indirizzo e Stato di residenza). Il capoverso 2 semplifica l’annuncio per gli azionisti o soci che sono persone giuridiche e hanno diritti di partecipazione quotati in borsa compresi tra il 25 e il 75 per cento (cfr. anche l’art. 6 cpv. 2 in merito all’obbligo pertinente dell’ente in un tale caso). Questi azionisti o soci devono annunciare soltanto di essere quotati, così come la ditta e la sede della quotazione. Questa limitazione corrisponde a quella del diritto vigente (cfr. art. 697j cpv. 3). Tale regola non si applica agli azionisti o ai soci con diritti di partecipazione quotati superiori al 75 per cento; in un simile caso, l’ente stesso è escluso dal campo di applicazione della legge (cfr. art. 3) e l’obbligo di annuncio previsto dal presente capoverso non è applicabile.
Ai fini dell’armonizzazione e della semplificazione e per assicurare un tempo ragionevole tra una modifica di un fatto rilevante e l’annuncio di tale modifica al registro, il termine per annunciare l’acquisizione di una quota sociale è ormai uguale al termine per annunciare la modifica di un fatto rilevante: un mese dall’acquisizione della quota sociale o dalla creazione di un altro strumento di controllo sull’ente (cpv. 3).
L’ente può richiedere informazioni complementari o documenti giustificativi alla persona che annuncia l’avente economicamente diritto, la quale è tenuta a collaborare (cpv. 4; cfr. anche art. 11) nella misura necessaria all’adempimento dell’obbligo di verifica prescritto dall’articolo 6.
Secondo il capoverso 5, l’azionista o il socio deve comunicare all’ente ogni modifica delle informazioni di cui al capoverso 1 entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale modifica. In tal modo, l’ente può aggiornare le proprie informazioni e annunciare la modifica al registro (cfr. art. 19).