Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Art. 11 Obblighi degli aventi economicamente diritto e degli altri terzi interessati
L’articolo 11 prevede nuovi obblighi di annuncio e di collaborazione per gli aventi economicamente diritto e i terzi coinvolti nella catena di controllo (p. es. l’azionista indiretto). Per catena di controllo si intende l’insieme delle relazioni di diritto e di fatto che collegano le diverse persone coinvolte e che consentono all’avente economicamente diritto di esercitare un controllo effettivo sulla società. Questi nuovi obblighi devono consentire alle società di adempiere i propri obblighi di accertamento e di verifica nelle situazioni con molteplici livelli di controllo. In queste situazioni, è possibile che i soci non siano in possesso delle informazioni rilevanti o che l’ente debba richiedere la collaborazione dell’avente economicamente diritto stesso o di altre persone coinvolte nella catena di controllo.
Il capoverso 1 prescrive innanzitutto che l’avente economicamente diritto annunci la sua qualità di avente economicamente diritto all’azionista titolare delle quote sociali in questione se non ci sono altre persone coinvolte nel controllo. L’annuncio serve ad assicurare che l’azionista disponga delle informazioni necessarie per il proprio annuncio alla società (art. 10). Se il controllo è esercitato tramite più società o persone, l’avente economicamente diritto deve annunciarsi direttamente all’ente. La società riceve in questo modo le informazioni rilevanti anche se una catena di controllo complessa rende difficile l’identificazione dell’avente economicamente diritto tramite l’azionista. Allo stesso modo, l’avente economicamente diritto deve annunciare ogni modifica riguardante i suoi dati d’identificazione o la natura e l’estensione del controllo esercitato (cpv. 2). Non sono previsti requisiti di forma per l’annuncio. Le informazioni da annunciare sono quelle di cui all’articolo 10 capoverso 1, che corrispondono alle informazioni raccolte dall’ente conformemente all’articolo 6 capoverso 1.
Il capoverso 3 stabilisce che l’avente economicamente diritto deve inoltre collaborare con l’ente o l’azionista se, per verificare la sua identità o qualità, sono richiesti informazioni o documenti giustificativi supplementari. Lo stesso obbligo è esteso ai terzi coinvolti nella catena di controllo. Si assicura così che l’ente possa sempre disporre delle informazioni necessarie e della collaborazione idonea a risalire lungo la catena di controllo e a determinare in modo corretto chi è il suo avente economicamente diritto, anche quando appartiene a una struttura complessa e l’azionista che detiene direttamente le quote in questione non è in possesso di tutte le informazioni rilevanti.
Art. 12 Rapporto fiduciario
L’avamprogetto di legge introduce nuove regole di trasparenza per i rapporti fiduciari, riguardanti sia gli amministratori fiduciari sia i soci fiduciari, in linea con i requisiti rafforzati del GAFI in materia. Nel rapporto sulla valutazione tra pari del 2020, il Forum globale raccomanda inoltre alla Svizzera di provvedere affinché le informazioni relative ai titolari legali e ai beneficiari effettivi siano sempre disponibili quando il mandatario o il fiduciario non è sottoposto alla legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Queste regole di trasparenza si applicano alle società commerciali e cooperative di diritto svizzero.
Il capoverso 1 definisce l’amministratore fiduciario166 come la persona che esercita la funzione di amministratore in una società in nome proprio e per conto di un terzo.
166 «A Nominee Director (also known as a “resident director”) is an individual or legal entity that routinely exercises the functions of the director in the company on behalf of and subject to the direct or indirect instructions of the nominator. A Nominee Director is never the beneficial owner of a legal person», Glossario delle Raccomandazioni del GAFI.