Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto

finanziario, se tale misura è necessaria e pertinente per l’esecuzione del controllo e appare proporzionata alle circostanze della fattispecie. Questo obbligo d’informare è una disposizione federale che prevede un obbligo di dare informazioni ai sensi dell’articolo 47 capoverso 5 LBCR. Si noti, per contro, che il segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP prevale sull’obbligo d’informare previsto dal capoverso 2.

Art. 37 Misure in caso di iscrizioni inesatte, incomplete o non aggiornate

L’articolo 37 definisce le misure che l’autorità di controllo può adottare se constata che un’informazione del registro è inesatta, incompleta o non è aggiornata.

A seguito di un controllo dell’annuncio conformemente all’articolo 34 o di un controllo effettuato sulla base di un’annotazione conformemente all’articolo 35, l’autorità di controllo può adottare le misure amministrative necessarie a garantire che le informazioni contenute nel registro siano adeguate, esatte e aggiornate. L’elenco delle misure è concepito a cascata, nel senso che le misure sono adottate in funzione della gravità delle inadempienze riscontrate. Le misure possono essere ordinate soltanto in applicazione dei principi generali del diritto, ivi compreso il principio di proporzionalità e la garanzia dei diritti fondamentali. Il loro scopo non è punitivo, bensì finalizzato a ripristinare la situazione conforme, solo nella misura in cui sono necessarie a correggere il fatto che un’informazione non è stata annunciata o è stata annunciata in modo falso al registro.

Se l’autorità di controllo constata che un’iscrizione è inesatta, incompleta o non è aggiornata, può, conformemente al capoverso 1 lettera a, obbligare l’ente giuridico a comunicare informazioni complementari. In conformità del capoverso 1 lettera b, può inoltre ordinare la modifica o la cancellazione di un’informazione contenuta nel registro o annotare l’iscrizione dell’ente indicando il risultato del controllo.

Se gli azionisti o i soci violano ripetutamente il loro obbligo di annuncio, l’autorità di controllo può, conformemente al capoverso 2, sospendere i loro diritti societari e patrimoniali. Se la persona interessata ottempera successivamente ai suoi obblighi, la sospensione dei diritti è rimossa.

Nei casi particolarmente gravi di violazione degli obblighi di annuncio da parte dell’ente giuridico, ossia se quest’ultimo viola i suoi obblighi in maniera ripetuta e grave, l’autorità di controllo può, conformemente al capoverso 3, pronunciare in ultima istanza lo scioglimento e la liquidazione dell’ente conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento. Nel caso di enti giuridici esteri che detengono una succursale in Svizzera, l’autorità di controllo può ordinare la cancellazione della succursale dal registro di commercio. Può inoltre ordinare le stesse misure qualora l’ente giuridico non eserciti più manifestamente alcuna attività commerciale. Le misure previste dal capoverso 3 possono essere ordinate soltanto se sono giustificate in una particolare fattispecie soppesando gli interessi prevalenti e dovrebbero in linea di principio essere limitate ai casi di società che sono mere «scatole vuote» che non rispondono più alle richieste delle autorità. Tali «società di comodo» presentano rischi considerevoli di utilizzo abusivo a fini di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale. Sussiste quindi un interesse pubblico preponderante alla loro cancellazione dal registro di commercio. La lotta contro le «società di comodo» è altresì oggetto di sforzi internazionali.

Secondo il capoverso 4, gli aventi economicamente diritto e gli enti giuridici interessati possono esercitare nei confronti dell’autorità di controllo il diritto alla modifica o alla cancellazione di dati inesatti.

La situazione giuridica della persona iscritta nel registro in qualità di avente economicamente diritto è infatti influenzata indirettamente da questa iscrizione; è ad esempio possibile che un intermediario finanziario rifiuti di avviare una relazione d’affari o che sottoponga la persona a