Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 140 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
una diligenza approfondita se l’iscrizione è accompagnata da un’annotazione o se indica l’esistenza di una relazione con una società comportante in altro modo rischi elevati. La persona iscritta deve quindi avere la possibilità di far modificare o cancellare l’iscrizione nel registro se è inesatta (p. es. perché nel frattempo ha rassegnato le dimissioni). È anche possibile che una o più persone contestino il modo in cui l’ente ha applicato la definizione dell’articolo 4 per la qualifica di avente economicamente diritto. Anche in questo caso decide l’autorità di controllo che può, al termine della procedura, ordinare all’autorità del registro di mantenere, modificare o cancellare un’iscrizione e, se del caso, cancellare l’annotazione.
Le decisioni dell’autorità di controllo sono in linea di principio impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale (TAF), in applicazione delle disposizioni generali della PA.
Art. 38 Spese
L’iscrizione nel registro è esente da emolumenti, al pari della sua consultazione da parte delle persone e delle autorità previste dall’articolo 28 (cpv. 1). L’esenzione da emolumenti è intesa a favorire l’osservanza degli obblighi di annuncio da parte degli enti giuridici, incluso l’aggiornamento dell’iscrizione. Deve inoltre consentire un utilizzo del registro agevole e senza intralci.
Per contro, i solleciti, le diffide e le decisioni emanate in applicazione della nuova legge sono soggetti a spese (cpv. 2). Anche gli enti che sollecitano il rilascio di un estratto elettronico saranno soggetti al pagamento di spese. Il Consiglio federale fisserà l’ammontare delle spese (cpv. 4). Si applicano i principi dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004186 sugli emolumenti.
La procedura di controllo è in linea di principio esente da emolumenti. In applicazione del capoverso 3, l’autorità di controllo può tuttavia imputare le spese a una persona (p. es. l’ente o l’azionista) quando quest’ultima non ha ottemperato ai propri obblighi, ha provocato l’avvio della procedura o ne ha ostacolato lo svolgimento. L’autorità dispone di un certo potere discrezionale. Dovrà esaminare caso per caso se la misura sia giustificata e se rispetti in particolare il principio di proporzionalità. Può anche decidere di imputare alle persone soltanto una parte delle spese della procedura di controllo.
Art. 39 Assistenza amministrativa in Svizzera
L’autorità del registro, l’autorità di controllo e le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Il capoverso 1 è il fondamento giuridico che consente la comunicazione dei dati ai fini di tale collaborazione. Ad esempio, talvolta l’autorità del registro di commercio deve essa stessa registrare informazioni relative all’avente economicamente diritto, che trasmette all’autorità del registro (cfr. art. 21). Tale collaborazione consente di limitare l’onere amministrativo supplementare per gli enti assoggettati: questi possono far modificare al tempo stesso il registro di commercio e il registro degli aventi economicamente diritto quando la stessa persona deve essere iscritta in entrambi i registri.
Le autorità del registro di commercio potranno ad esempio comunicare all’autorità del registro degli aventi economicamente diritto i nuovi enti o gli enti che effettuano una modifica dell’iscrizione atta a provocare un cambiamento del controllo senza utilizzare la procedura d’annuncio prevista da questa disposizione. Alla scadenza del termine di un mese previsto dall’articolo 18 capoverso 4 e dall’articolo 19 capoverso 1, l’autorità del registro degli aventi economicamente diritto potrà contattare gli enti per richiedere loro di ottemperare al proprio obbligo di annuncio o dimostrare di soddisfare le condizioni di esclusione di cui all’articolo 3.