Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 15 pagine

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Adeguamenti sistematici (art. 74 cpv. 3 e 74a cpv. 2)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

6. Osservazioni in merito all’ordinanza 2 sull’asilo (OAsi 2; art. 53)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

Travail.Suisse scrive di non avere osservazioni particolari in quanto le modifiche proposte sono piuttosto di natura formale o giuridico-sistematica.

AvenirSocial e OSAR dicono di aver preso atto degli aggiustamenti strutturali proposti.

Caritas si dichiara in linea di massima favorevole alla modifica dell’Oasi 2.

7. Osservazioni in merito all’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; art. 21 e 24)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

Travail.Suisse scrive di non avere osservazioni particolari in quanto le modifiche proposte sono piuttosto di natura formale o giuridico-sistematica.

AvenirSocial e OSAR dicono di aver preso atto degli aggiustamenti strutturali proposti.

Caritas si dichiara in linea di massima favorevole alla modifica dell’OEAE.

8. Altre osservazioni

Viaggi all’estero

Diversi partecipanti si dicono esplicitamente favorevoli alla graduale entrata in vigore della modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 (p. es. GR, JU, NW, SH, CDI, USS, i Verdi, PS, AIS, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CSP, FIZ, SOS, OSAR, CRS).

Alcuni partecipanti si dicono in generale contrari a un divieto di viaggiare per le persone am- messe provvisoriamente (p. es. PS, USS, AIS, AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR). Alcuni al ri- guardo affermano che la situazione attuale offre una buona opportunità per analizzare le espe- rienze maturate con la libertà di viaggiare delle persone bisognose di protezione e per rivalu- tare e migliorare la situazione delle persone ammesse provvisoriamente (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR; in modo analogo SH, CDI, Travail.Suisse, i Verdi, PS, AsyLex, Caritas, CSP e CFM). Ritengono che le persone ammesse provvisoriamente, proprio come quelle bisognose di protezione, debbano in linea di principio poter viaggiare liberamente senza autorizzazione, soprattutto all’interno dello spazio Schengen, e ricevere un documento di viaggio proprio come i rifugiati riconosciuti.

Anche Travail.Suisse vede con occhio critico l’inasprimento delle norme che consentono alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine o di provenienza. Sottolinea che tali norme appaiono ancora più severe se confrontate con quelle applicate alle persone con statuto di protezione S provenienti dall’Ucraina, che possono uscire ed entrare dalla Sviz- zera senza autorizzazione. Chiede pertanto di allentare le condizioni da applicare alle persone ammesse provvisoriamente.

BE chiede di porre in vigore quanto prima le nuove norme introdotte dall’articolo 59d LStrI. L’esperienza infatti mostra che le persone ucraine bisognose di protezione sfruttano al mas- simo la possibilità di fare ritorno nel Paese di provenienza, il che solleva in particolare due questioni: da un lato ci si può chiedere come mai il rimpatrio temporaneo sia possibile, mentre quello permanente no; dall’altro, visto che la stragrande maggioranza delle persone bisognose di protezione e di quelle ammesse provvisoriamente dipende anche dall’aiuto sociale, all’opi- nione pubblica risulta difficile capire come questi gruppi di persone finanzino i loro viaggi.