Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 15 pagine
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1. Situazione iniziale
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale del 16 dicem- bre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che introduce limitazioni per i viaggi all’estero dei richiedenti l’asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bi- sognose di protezione, nonché adeguamenti allo statuto dell’ammissione provvisoria. L’obiet- tivo della modifica è promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente agevolando il cambiamento di Cantone, nonché disciplinare i viaggi all’estero degli ammessi a titolo provvisorio, delle persone che beneficiano della protezione provvisoria e dei richiedenti l’asilo.
Nel marzo 2022, prima della scadenza del termine di referendum e contestualmente all’intro- duzione dello statuto di protezione S, il Consiglio federale ha adottato una modifica di ordi- nanza in virtù della quale chi proviene dall’Ucraina e beneficia dello statuto di protezione S può recarsi all’estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio. La modifica della LStrI del 17 dicembre 2021 vieta invece ai beneficiari della protezione provvisoria, in linea di principio, di recarsi nel proprio Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato. La modifica della LStrI e la norma vigente applicabile alle persone bisognose di protezione pro- venienti dall’Ucraina sono dunque in contrasto tra loro. Poiché i cittadini ucraini che godono della protezione provvisoria e che sono in possesso di un passaporto biometrico non soggiac- ciono all’obbligo di visto, potranno continuare a viaggiare fino a nuovo avviso. Ecco perché s’intende porre in vigore in maniera graduale le modifiche della LStrI: in una prima fase entrerà in vigore la norma sul cambiamento agevolato di Cantone, la quale impone diversi adegua- menti a livello di ordinanza.
La consultazione si è svolta dal 22 febbraio al 29 maggio 2023.
2. Oggetto della consultazione
La consultazione verteva sulle modifiche dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammis- sione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), dell’ordinanza dell’11 agosto 19993 concer- nente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE) e dell’ordi- nanza 2 dell’11 agosto 19994 sull’asilo (OAsi 2), volte in particolare a concretizzare la nuova norma relativa al cambiamento di Cantone (art. 85b nLStrI).
3. Contenuto del rapporto
Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione: illustra i pareri favorevoli o contrari alle varie disposizioni e le eventuali modifiche proposte. La prima parte contiene os- servazioni generali sull’avamprogetto (cap. 4), mentre la seconda riassume i risultati della consultazione soffermandosi sulle singole disposizioni (cap. 5-8).
L’elenco dei partecipanti che hanno fatto pervenire il loro parere figura al numero 9; per mag- giori dettagli si rimanda ai pareri originali5.
4. Osservazioni generali
In totale sono pervenuti 59 pareri: 25 Cantoni, 4 partiti, 5 associazioni mantello nazionali di Comuni, Città, regioni di montagna e dell’economia, l’Associazione dei servizi cantonali di mi- grazione (ASM), la Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali
1 RS 142.20
2 RS 142.201
3 RS 142.281
4 RS 142.312
5 L’avamprogetto, il rapporto esplicativo e i pareri sono consultabili al seguente indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFGP