Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 15 pagine
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all’integrazione degli stranieri (CDI), il Tribunale amministrativo federale (TAF) e 17 cerchie interessate; 5 altre cerchie interessate hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi.
Tutti i Cantoni che hanno inoltrato un parere sono in linea di massima d’accordo con le modi- fiche proposte, in particolare appoggiano quelle volte a promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro. Tuttavia, alcuni hanno espresso delle riserve sulle singole norme, come quella sul cambiamento agevolato di Cantone (art. 67a AP-OASA), proponendo di ampliare il concetto di salute (cfr. art. 67a cpv. 1 AP-OASA) in modo da includere ad esempio anche una grave minaccia per la salute dovuta a situazioni di stress psicologico (p. es. BS, NE, NW, SG, SH, TI, VS). Alcuni Cantoni criticano anche il fatto che la ragionevolezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione (art. 67a cpv. 2 AP-OASA; p. es. GR, NE, SH, VS) e propongono di applicare invece per ana- logia la disposizione sul calcolo delle spese di un alloggio fuori Cantone prevista dalle ordi- nanze cantonali sulla concessione di sussidi all’istruzione (borse di studio). La maggior parte di esse stabilisce un tempo di percorrenza massimo di 60 minuti (p. es. GR, SH, TI, VS). Alcuni Cantoni chiedono inoltre di precisare il margine di apprezzamento dei Cantoni nei casi in cui non sussiste il diritto al cambiamento di Cantone (art. 67a cpv. 5 AP-OASA) in modo da non lasciare la scelta alla discrezionalità dei Cantoni (p. es. GR, NW, VS; in modo analogo BL e SH).
Anche Alleanza del Centro, i Verdi e PS sono sostanzialmente d’accordo con le modifiche proposte. I Verdi le considerano un passo nella giusta direzione. Secondo Alleanza del Centro, agevolano l’integrazione nel mercato del lavoro e riducono l’onere amministrativo a carico dei datori di lavoro che assumono rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente; mi- gliorando questi aspetti, si riduce anche la dipendenza dall’aiuto sociale. Alleanza del Centro accoglie inoltre con favore il fatto che le modifiche non abbiano ripercussioni finanziarie nega- tive, ma anzi comportino un lieve sgravio amministrativo per le autorità esecutive cantonali. Dal canto suo, PS afferma che le modifiche proposte non bastano e che le disposizioni sull’am- missione provvisoria vanno migliorate.
UDC respinge l’avamprogetto e chiede un’attuazione completa e coerente in linea con le mo- difiche della LStrI del 17 dicembre 2021. A suo avviso, attuando soltanto una parte del disegno approvato, il Consiglio federale sta venendo meno alla decisione del Parlamento.
CDI, COSAS, USS, ACS, USAM, UCS, Travail.Suisse e ASM approvano i punti essenziali del progetto e affermano che le modifiche semplificheranno, sotto il profilo amministrativo, l’inizio di un’attività lucrativa da parte delle persone ammesse provvisoriamente, alleggerendo anche l’onere che grava sui datori di lavoro.
Anche il TAF si trova tendenzialmente d’accordo con le modifiche proposte.
Anche la maggior parte delle cerchie interessate che hanno espresso un parere accoglie con favore l’avamprogetto pur avanzando spunti e osservazioni. AvenirSocial e OSAR plaudono alle modifiche volte ad agevolare l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente, ma sottolineano che serve molto di più per migliorare a lungo termine la loro situazione. AUSL ritiene che le nuove norme, oltre a migliorare la certezza del diritto, siano una buona base per un confronto tra tutte le parti coinvolte nell’integrazione di persone del settore dell’asilo, ma sottolinea come la loro esecuzione possa rappresentare un problema a seconda di come sono organizzati e collaborano gli uffici del lavoro e della migrazione nei singoli Cantoni. Per quanto riguarda il cambiamento di Cantone (art. 67a AP-OASA), alcuni partecipanti si dicono in generale favorevoli alle agevolazioni introdotte (art. 85b nLStrI), ma affermano che le condizioni continuano a essere troppo restrittive (p. es. AvenirSocial, FIZ, OSAR; in modo analogo AIS, AsyLex e SFM). Alcuni propongono di ampliare il concetto di salute (art. 67a cpv. 1 AP-OASA) in modo da includere ad esempio anche una grave minaccia per la salute dovuta a situazioni di stress psicologico (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR; in modo analogo p. es. AsyLex, Caritas, CRS). Diverse altre cerchie interessate criticano inoltre il fatto che la ragionevolezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione, e chiedono di fissare un tempo massimo di