Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 15 pagine
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Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente
(art. 85b LStrI)
1 Un cambiamento di Cantone secondo l’articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato ad esempio in caso di vio- lenza domestica, se necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone.
UNHCR chiede di definire il concetto di salute nell’OASA o di fare riferimento a una definizione esistente, basandosi ad esempio su un concetto ampio di salute come quello dell’Organizza- zione mondiale della sanità.
PS ricorda come il rapporto esplicativo specifichi che la violenza domestica è menzionata solo a titolo di esempio e che l’elenco non è esaustivo. Si tratta di un aspetto importante che ga- rantisce il diritto di cambiare Cantone anche in presenza di altre gravi minacce per la salute (p. es. situazioni di stress psicologico).
TG suggerisce di precisare, sulla falsariga dell’articolo 77 capoverso 6 OASA, le prove am- messe per dimostrare la necessità di tutelare la salute nei casi di violenza domestica.
Il TAF sottolinea che questa sarebbe l’occasione per elucidare con alcuni esempi il termine «altre persone» e precisare così la volontà del legislatore.
Art. 67a cpv. 2
I Verdi e PS accolgono espressamente con favore il fatto che non si tratta di un elenco esau- stivo.
Diversi partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, CRS; in modo analogo GR, NE, SH, VS, PS, CDI, Travail.Suisse, AsyLex, Caritas e UNHCR) criticano il fatto che la ragione- volezza del tragitto per recarsi al lavoro debba essere determinata per analogia con il diritto in materia di disoccupazione. A loro avviso si tratta di due casi completamente diversi: mentre la legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) obbliga i disoc- cupati ad accettare un’occupazione adeguata (obbligo di ridurre il danno), la modifica dell’OASA mira a facilitare l’accesso volontario a un’occupazione per le persone ammesse provvisoriamente. Inoltre, ritengono che un tragitto di due ore comprometta in modo sensibile la vita familiare (p. es. genitori che lavorano); a loro avviso, per le persone con obblighi di assistenza sarebbe impossibile organizzare una custodia esterna dei figli (in modo analogo
p. es. AIS, CFM) e quindi a risultare penalizzate sarebbero soprattutto le donne. GR considera un tragitto di due ore sproporzionato anche per gli apprendisti e chiede pertanto di fissare un tempo massimo di 60 minuti per ogni tragitto (in modo analogo i Verdi, PS, ACS, COSAS, Travail.Suisse, AIS, CSP). Alcuni partecipanti (p. es. GR, SH, TI, VS, CDI) suggeriscono di basare per analogia il calcolo per l’alloggio fuori Cantone sulle disposizioni contenute nelle ordinanze cantonali sulla concessione di sussidi all’istruzione (borse di studio). La maggior parte di esse stabilisce un tempo di percorrenza massimo di 60 minuti (alcune di 45 minuti). Anche altri partecipanti ritengono che due ore sia troppo per considerare un tragitto irragione- vole, ma non forniscono proposte in merito (p. es. NE, UCS). Caritas propone la seguente formulazione:
Art. 67a Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente
(art. 85b LStrI)
2 Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnata- mente se:
a. il tragitto supera le due ore per ogni giorno lavorativo; o
Alcuni partecipanti (p. es. AvenirSocial, FIZ, SOS, OSAR, PS, CRS) chiedono inoltre di preci- sare che il tragitto per recarsi al lavoro va calcolato da porta a porta. Secondo SG il calcolo deve comprendere anche eventuali tragitti per la custodia esterna dei figli.