Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/84: Modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; OAsi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull’asilo (adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria) · 15 pagine

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Esistono infatti casi in cui si applica l’articolo 31 OASA per il rilascio di un permesso di sog- giorno, ma dove non è consentito esercitare un’attività lucrativa (p. es. il soggiorno in vista della preparazione del matrimonio).

GE e CSP propongono di aggiungere un capoverso che consenta al richiedente di ottenere, a seconda della situazione così come su richiesta del datore di lavoro e a discrezione delle au- torità cantonali competenti, un permesso di lavoro temporaneo durante la procedura (valido fino alla decisione in merito alla domanda e revocabile in qualsiasi momento). In questo modo si può evitare che il richiedente dipenda dall’aiuto sociale perché impossibilitato a lavorare durante il trattamento della sua domanda.

TI evidenzia che «il passaggio dal regime autorizzativo a quello di semplice notifica potrebbe implicare situazioni di dumping salariale a scapito della persona interessata».

Art. 53a

Travail.Suisse è d’accordo con la modifica proposta.

La maggior parte dei partecipanti non si è espressa al riguardo.

TI osserva che già oggi questa categoria di persone beneficia di condizioni agevolate per i programmi d’occupazione (orientamento, valutazione alla professione ecc.). Ad esempio, è previsto che i primi tre mesi siano senza salario e dal quarto mese venga versata una remu- nerazione parificata al primo anno di apprendistato nella professione.

Art. 65

La maggior parte dei Cantoni e delle cerchie interessate, così come Alleanza del Centro, i Verdi, PS, CDI, USS, ACS, USAM, COSAS, Travail.Suisse e ASM condividono l’orientamento degli adeguamenti proposti.

Secondo NW la modifica segue la logica del nuovo sistema di finanziamento nel settore dell’asilo, in vigore dal 1° gennaio 2023.

GR è contrario alla modifica proposta; ritiene infatti che restano incertezze in merito all’attua- zione.

Art. 65 cpv. 4 lett. a

AvenirSocial, FIZ, SOS e OSAR (in modo analogo p. es. PS, AsyLex, CRS) ritengono la mo- difica appropriata. Le piccole e medie imprese spesso non dispongono né di servizi del perso- nale abbastanza grandi né di esperienza nell’assumere rifugiati. L’onere amministrativo, pre- sunto o effettivo, per l’assunzione di persone del settore dell’asilo potrebbe quindi pregiudicare le possibilità di integrazione dei profughi nel mercato del lavoro.

Art. 65 cpv. 7

Pur essendo in linea di massima d’accordo con la modifica, diversi partecipanti hanno avan- zato le seguenti osservazioni e riserve.

UR e ZH chiedono di non fare distinzioni tra i fornitori. AUSL sottolinea che limitare l’agevola- zione ai soli fornitori incaricati dalle autorità può comportare un onere esecutivo aggiuntivo (in modo analogo p. es. ZH, UR).

AvenirSocial, FIZ, OSAR ritengono problematico il fatto che la modifica falserà le statistiche sul tasso di attività come menzionato nel rapporto esplicativo (in modo analogo p. es. i Verdi, PS, AsyLex, Caritas, SOS, CRS). Ecco perché a loro avviso occorre continuare a garantire la comparabilità con altri gruppi di persone. Questi partecipanti suggeriscono pertanto di verifi- care se la comparabilità statistica tra il tasso di attività dei rifugiati/persone ammesse provvi- soriamente e quello della popolazione indigena è ancora data e, in caso contrario, di adottare le misure correttive del caso. AsyLex sottolinea che è importante contestualizzare e spiegare le cifre al momento di pubblicarle per evitare che le variazioni statistiche vengano strumenta- lizzate. BE considera positiva l’abrogazione dell’obbligo di notifica: gli interessati dipendono