Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
Nuovo capoverso 3: per chiarezza, questa possibilità di adeguamento per i fornitori della copertura privata viene stabilita in un nuovo capoverso.
Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari
L’articolo 8 stabilisce che i contributi che l’esercente responsabile deve versare per la copertura federale sono calcolati conformemente agli allegati 1 e 3. Viene altresì sancito che i contributi per l’anno successivo siano fissati entro il 15 dicembre.
Capoverso 2: se gli assicuratori privati modificano la copertura per i rischi esclusi ai sensi dell’articolo 7, devono informarne l’UFE il prima possibile, e comunque non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente (cfr. commento all’art. 10 cpv. 4). Di conseguenza, in tal caso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale va prorogato fino al 15 febbraio. Questo termine è necessario perché, di norma, lo strumento di calcolo del premio federale deve essere ancora aggiornato e questo nel periodo delle festività di fine anno.
Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari
Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3. L’UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, operando una distinzione tra i trasporti di sostanze nucleari menzionati nell’articolo 1 lettera c (copertura di 1,2 mia. euro) e quelli di cui all’articolo 2 capoverso 3 (copertura di 80 mio. euro). L’UFE calcola i contributi definitivi al termine dell’esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente30. Diversamente da quanto stabilito all’articolo 8, che disciplina il calcolo e la riscossione dei contributi per la copertura della Confederazione per gli impianti nucleari, l’articolo 9 non prevede alcun termine per la riscossione provvisoria e definitiva dei contributi federali per i trasporti. I fornitori della copertura privata annunciano i loro premi per la copertura privata rispettivamente entro il 15 novembre (premio provvisorio per l’anno successivo) ed entro il 31 gennaio (premio definitivo per l’anno precedente)31.
Per analogia con l’articolo 8, l’articolo 9 va integrato con l’indicazione di un termine per la riscossione del premio federale. L’UFE deve riscuotere i premi provvisori entro il 15 dicembre e i premi definitivi entro il 28 febbraio.
Art. 10 Obbligo di notifica
Il premio federale per la copertura ai sensi della LRCN è calcolato secondo le formule di cui agli allegati 1–3 ORCN e si basa, tra l’altro, sui premi dei vari assicuratori privati. I fornitori della copertura privata devono notificare all’UFE entro il 15 novembre i premi che applicheranno nell’anno successivo per la loro copertura privata ai sensi della LRCN. Ciò vale sia per i premi per gli impianti nucleari che per quelli per i trasporti previsti per l’anno successivo. Se sono necessari adeguamenti alla copertura privata dei rischi esclusi in base all’articolo 7 ORCN, i fornitori della copertura privata devono notificarli all’UFE il prima possibile. Poiché in genere gli impegni relativi alla capacità assicurativa dei riassicuratori esteri non sono disponibili che a metà dicembre, in questo caso il termine per la notifica è prorogato dal 15 novembre al 15 dicembre. Di conseguenza, viene esteso anche il termine per il calcolo e la riscossione del premio federale da parte dell’UFE (cfr. commento all’art. 8).
Allegati 1–3
Gli allegati vedono un adeguamento della terminologia nella versione tedesca («Wiederaufarbeitung» anziché «Wiederaufbereitung», cfr. commento all’art. 1 e n. 1.3). Inoltre, vengono soppressi i valori assoluti attualmente indicati tra parentesi. Di conseguenza, in futuro non sarà necessario modificare ogni volta gli allegati nel quadro di una revisione dell’ordinanza qualora venga adeguato l’importo totale della copertura privata o il fornitore della copertura privata modifichi la sua copertura per i rischi
30 Art. 9 ORCN
31 Art. 10 cpv. 2 lett. a e b ORCN