Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
I rischi esclusi dalla copertura privata e la differenza compresa tra un miliardo di franchi svizzeri (copertura privata) e 1,2 miliardi di euro di copertura minima sono attualmente coperti dalla Confederazione, così da evitare lacune nella copertura12. Inoltre, la Confederazione copre i cosiddetti danni tardivi, come già previsto dal diritto vigente. Si tratta di danni per i quali il risarcimento può essere preteso solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni e per i quali l’esercente non è più responsabile13. La presente revisione non apporta alcuna modifica in questo senso.
Per finanziare questi impegni, la Confederazione riscuote contributi presso gli esercenti degli impianti nucleari responsabili. L’importo di tali contributi è calcolato secondo principi attuariali e tiene conto dei rischi che presenta l’impianto nucleare o il trasporto in questione14.
Tali contributi alla copertura federale sono riscossi presso gli esercenti dall’UFE e versati nel fondo per danni nucleari15. A fine 2021 il saldo del fondo per danni nucleari ammontava a circa 529 milioni di franchi svizzeri16.
1.2 Revisione dell’ORCN – aumento della copertura
Aumento della copertura privata
Finora, gli assicuratori privati in Svizzera potevano mettere a disposizione una copertura assicurativa pari a un miliardo di franchi svizzeri. Di conseguenza, nella LRCN la copertura privata era stata fissata a tale importo17. La copertura complessiva, invece, ammonta a 1,2 miliardi di euro18. Se i fornitori della copertura privata sono in grado di offrire una protezione superiore a un miliardo di franchi svizzeri, e possono farlo a condizioni accettabili, allora il Consiglio federale deve aumentare queste somme minime19. Come già indicato, il Consiglio federale può specificare determinati rischi che il fornitore della copertura privata può escludere dalla sua copertura20. Di conseguenza, può anche apportare variazioni per tali rischi esclusi in toto o in parte, laddove muti la situazione di partenza del mercato assicurativo.
Lo scopo è che la copertura assicurativa privata possa essere adeguata alla situazione del mercato assicurativo e che sia la più ampia possibile. Per questo, la copertura federale deve servire solo a colmare le lacune per le quali non è disponibile capacità sul mercato assicurativo. Un aumento della copertura privata riduce di conseguenza la copertura federale.
Situazione attuale in Svizzera
In Svizzera sono attualmente presenti due fornitori della copertura privata che insieme offrono la copertura minima richiesta: il pool svizzero per l’assicurazione dei rischi nucleari (SPN) e la European Liability Insurance for the Nuclear Industry (ELINI). Il SPN copre la maggior parte e assicura tutti gli impianti nucleari e tutti i trasporti di sostanze nucleari. La ELINI assicura una percentuale minore di alcuni impianti nucleari.
Nuove possibilità di copertura presso le assicurazioni private
A seguito di prolungati accertamenti sulla questione, nel mese di luglio 2021 il SPN ha infine confermato che in futuro sul mercato assicurativo internazionale sarà disponibile una maggiore capacità per coprire i rischi nucleari e che, di conseguenza, dal 1° gennaio 2023 sarà possibile innalzare la copertura minima a 1,2 miliardi di euro (in precedenza 1 mia. CHF.) e assumere alcuni rischi esclusi o solo parzialmente coperti. Il SPN si attende che sarà possibile ottenere una copertura privata al 100 per cento per i rischi legati ad atti terroristici, fenomeni naturali straordinari e ambientali. Il SPN auspica un certo grado di flessibilità in questo settore, così da poter adeguare rapidamente la copertura privata a
12 Art. 10 cpv. 1 LRCN
13 Art. 11 LRCN
14 Art. 12 cpv. 1 e 2 LRCN, art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 ORCN in combinato disposto con all. 1–3
15 Art. 13 LRCN
16 Già ai sensi della LRCN del 18.3.1983 i contributi per la copertura federale venivano riscossi e versati nel fondo per danni nucleari.
17 Art. 9 cpv. 1 LRCN
18 Art. 8 cpv. 2 LRCN in combinato disposto con art. 3 par. (b) n. (i) e (ii) convenzione complementare di Bruxelles
19 Art. 9 cpv. 2 LRCN
20 Art. 9 cpv. 4 LRCN e art. 7 ORCN