Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 11 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la

revisione dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

seguito del completo abbandono del nucleare da parte della Germania la cifra aumenterebbe a poco più di 10 mio. euro). In totale, le tre tranche portano a una copertura di 1,5 miliardi di euro.

Attuazione in Svizzera

Somma di copertura Origine dei fondi Base

totale 1,5 mia. EUR

Terza tranche 300 mio. EUR Fondi pubblici (quota Convenzione complesvizzera, ca. 9,7 mentare di Bruxelles mio. EUR; copertura

con contributi

dell’esercente)

Prima e seconda tran- 1,2 mia. EUR Fondi privati (solu- Convenzione di Parigi che zione assicurativa) e convenzione complementare di Bruxelles

Copertura ridotta

Per completezza è opportuno ricordare che la somma di copertura per gli impianti di ricerca nucleare, il deposito federale intermedio e i depositi di decadimento è di 70 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio) e che la somma di copertura per il trasporto di determinate sostanze nucleari è di 80 milioni di euro (più il 10 % per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio)7. Il trasporto di elementi di combustibile esausti, per esempio, deve invece essere assicurato per 1,2 miliardi di euro8.

Soluzione assicurativa relativa all’obbligo di copertura

La copertura relativa alla responsabilità civile dell’esercente di un impianto nucleare in Svizzera deve essere fornita mediante assicurazione o altra garanzia finanziaria9. Questa copertura è fornita in Svizzera, da un lato dal settore assicurativo privato e, a titolo integrativo, dalla Confederazione.

Copertura privata

Secondo la LRCN, l’esercente di una centrale nucleare svizzera deve usufruire per ogni impianto di una copertura non inferiore a un miliardo di franchi svizzeri (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio) presso un assicuratore svizzero o un altro fornitore della copertura10. Tale importo corrisponde alla capacità assicurativa internazionale finora esistente.

Copertura federale

La copertura per gli esercenti di impianti nucleari deve essere fornita in prima linea dal settore privato. Soltanto in caso di lacune subentra la copertura federale. Alcuni rischi non possono essere coperti dalle assicurazioni private, non essendovi una corrispondente capacità assicurativa sul piano internazionale. Di conseguenza, il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di escludere dalla copertura privata determinati rischi, in toto o in parte11. Il Consiglio federale ha esercitato tale facoltà con l’articolo 7 ORCN, escludendo ad esempio al 100 per cento i rischi legati a eventi bellici o fenomeni naturali straordinari e al 50 per cento quelli causati da atti terroristici.

7 Art. 8 cpv. 3 LRCN, art. 7 par. (b) convenzione di Parigi, art. 2 cpv. 1 e 3 ORCN

8 Art. 1 lett. c n. 1 ORCN

9 Art. 8 cpv. 1 LRCN

10 Art. 9 cpv. 1 LRCN

11 Art. 9 cpv. 4 LRCN