Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
1. Punti essenziali del progetto
Breve compendio
Ai sensi della legislazione sulla responsabilità civile in materia nucleare, l’esercente di un impianto nucleare risponde dei danni nucleari senza limitazione finanziaria e deve sottoscrivere una copertura per 1,2 miliardi di euro (più il 10 % di tale importo per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio). Attualmente, le compagnie di assicurazione private possono coprire un miliardo di franchi svizzeri. La differenza rispetto alla somma di 1,2 miliardi di euro e determinati rischi che gli assicuratori privati possono escludere integralmente o parzialmente dalla loro copertura sono coperti dalla Confederazione. Per tale copertura della Confederazione, la persona civilmente responsabile versa dei premi nel Fondo per danni nucleari. In futuro, gli assicuratori privati potranno assicurare l’intero importo di
1,2 miliardi di euro e in misura maggiore alcuni rischi oggi esclusi. Di conseguenza si riduce la copertura offerta dalla Confederazione. Questo adeguamento della copertura privata forma l’oggetto della presente revisione dell’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN). Inoltre, in alcuni punti la terminologia tedesca viene adeguata a quella utilizzata nella legge federale del 21 marzo 20032 sull’energia nucleare (LENu) e vengono integrati i termini attualmente mancanti per la riscossione del premio federale nell’ambito del trasporto.
Nel presente documento viene anzitutto presentata una panoramica dei principi di base e del regime dell’obbligo di copertura in Svizzera (n. 1.1). Vengono quindi spiegati i motivi della revisione e le modifiche proposte per quanto riguarda la copertura privata (n. 1.2), il menzionato adeguamento della terminologia tedesca (n. 1.3) e i termini per la riscossione del premio federale nell’ambito del trasporto di sostanze nucleari (n. 1.4).
1.1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore la legge federale del 13 giugno 20083 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) e l’ORCN, entrambe completamente rivedute. La LRCN e l’ORCN si fondano su due accordi internazionali in materia di responsabilità civile nel settore del nucleare ratificati dalla Svizzera nel 2009 ed entrati anch’essi in vigore il 1° gennaio 2022: la convenzione di Parigi del 29 luglio 19604 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare (convenzione di Parigi) e la convenzione complementare di Bruxelles5.
Il diritto relativo alla responsabilità civile in materia nucleare disciplina la responsabilità civile in caso di danni nucleari e si basa su diversi principi, come la responsabilità illimitata ed esclusiva dell’esercente di un impianto nucleare6 e la rigida responsabilità per rischio – applicabile anche in assenza di colpa. Ulteriore principio importante è l’obbligo di copertura dell’esercente responsabile.
Principio dell’obbligo di copertura
Un principio di base del diritto in materia di responsabilità nucleare è la sussistenza di una determinata copertura mediante assicurazione o altre garanzie finanziarie. La convenzione di Parigi e la convenzione complementare di Bruxelles prevedono un cosiddetto sistema di copertura a tre tranche. La prima tranche ammonta ad almeno 700 milioni di euro e si basa sulla convenzione di Parigi. La seconda e la terza tranche sono disciplinate dalla convenzione complementare di Bruxelles. La seconda corrisponde alla differenza tra l’importo non inferiore a 700 milioni di euro (prima tranche) e 1,2 miliardi di euro. Una terza tranche di 300 milioni di euro viene messa a disposizione dalle odierne 13 parti contraenti della convenzione complementare di Bruxelles, sulla base di una chiave di ripartizione prestabilita (secondo i calcoli odierni, la quota a capo della Svizzera ammonterebbe a circa 9,7 mio. euro; a
1 RS 732.441
2 RS 732.1
3 RS 732.44
4 RS 0.732.44
5 RS 0.732.440
6 Art. 3 cpv. 1 LRCN