Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/9: Revisione totale dell’ordinanza sugli impianti di accumulazione nonché modifiche di ordinanze riguardanti il settore nucleare e il campo di applicazione della legge sugli impianti elettrici, con entrata in vigore all’inizio del 2023 · 11 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la
revisione dell’ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
in parte. La Confederazione non dovrà più coprire né la differenza tra un miliardo di franchi svizzeri e 1,2 miliardi di euro né determinati rischi (o non più nella stessa misura; ossia fenomeni naturali straordinari, atti terroristici, danni ambientali). Nel complesso, il rischio a carico della Confederazione diminuisce rispetto alla situazione attuale. Poiché l’importo del premio federale deve essere calcolato secondo principi attuariali24, i premi per la restante copertura federale diminuiscono di conseguenza. La dotazione del Fondo per danni nucleari cresce così con minore velocità. Attualmente il capitale del Fondo ammonta a circa 529 milioni di franchi svizzeri.
I rischi che la Confederazione deve continuare a coprire attraverso tale Fondo sono i seguenti:
- danni conseguenti a eventi bellici, esclusi dalla responsabilità civile ai sensi della convenzione di Parigi25. A questo riguardo, tuttavia, la Svizzera ha formulato una riserva che prevede la responsabilità civile dell’esercente svizzero di un impianto nucleare anche per questo genere di rischi. Il rischio di eventi bellici non è assicurabile in tutto il mondo, e quindi anche in Svizzera può essere coperto solamente dalla Confederazione;
- danni nucleari che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati (cosiddetti danni entro i limiti di tolleranza, al 50 % come in precedenza);
- Inoltre, la Confederazione continua a coprire i cosiddetti danni tardivi, ossia quelli per cui il risarcimento può essere preteso solo dopo la scadenza del termine di perenzione di 30 anni. Di conseguenza non possono più essere fatte valere pretese nei confronti dell’esercente responsabile;
- inoltre, in caso di incidente nucleare all’estero, la Confederazione attinge al Fondo per danni nucleari per versare la propria quota della terza tranche di cui alla convenzione complementare di Bruxelles (secondo i calcoli attuali, ca. 9,7 mio. EUR).
Se la copertura privata sarà ridotta a seguito di un’indisponibilità di capacità assicurativa sul mercato internazionale, la Confederazione aumenterà nuovamente la propria copertura in proporzione, e quindi anche il premio federale. La revisione non comporta in nessun caso un aumento della copertura a carico della Confederazione rispetto alla situazione attuale. La presente revisione non aumenta, bensì riduce il rischio a carico della Confederazione.
Le formule di cui agli allegati 1–3 ORCN per il calcolo del premio federale non richiedono adeguamenti. L’UFE ha a disposizione uno strumento di calcolo che permette di applicare tali formule. A seguito delle modifiche apportate dalla presente revisione, questo strumento di calcolo interno deve essere adeguato. A tal fine, deve essere assegnato un mandato esterno.
La revisione parziale dell’ORCN non produce ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
La revisione parziale dell’ORCN non produce ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale o di altro genere per Cantoni e Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società
La revisione parziale dell’ORCN riguarda direttamente gli esercenti di impianti nucleari situati in Svizzera, ossia BKW SA quale esercente della centrale nucleare di Mühleberg, Axpo quale esercente della centrale nucleare di Beznau I e II, Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG, ZWILAG AG, l’Istituto Paul Scherrer e il Politecnico federale di Losanna (EPFL). Per questi esercenti non vi saranno variazioni nell’entità dell’obbligo di copertura. Come prima, corrisponderanno dei premi alla Confederazione e agli assicuratori privati. L’importo totale dei premi da pagare rimarrà approssimativamente invariato. Gli esercenti di impianti nucleari responsabili pagheranno somme maggiori ai fornitori della copertura privata (che viene ampliata) e minori alla Confederazione (la cui copertura si riduce in proporzione). Non vengono imposti nuovi obblighi o costi per i soggetti interessati.
24 Art. 12 cpv. 2 LRCN
25 Art. 9 convenzione di Parigi: «L’esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d’insurrezione.»