Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine

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Cpv. 3

BE chiede che, oltre alla revoca, nel capoverso 3 si menzioni anche la rinuncia di cui al capoverso 1. In entrambi i casi occorre infatti garantire che le rendite di vecchiaia già percepite possano essere compensate con il pagamento retroattivo delle rendite AI. Considerata la durata piuttosto lunga delle procedure dell’AI, il diritto alla rendita d’invalidità viene generalmente stabilito con un certo differimento temporale. Anche nei casi di cui al capoverso 1 vengono quindi effettuati versamenti retroattivi.

Inclusion Handicap e Procap chiedono che sia possibile revocare l’anticipazione della rendita AVS senza compensazione integrale dell’eventuale richiesta di restituzione con il pagamento retroattivo della rendita AI. Le due organizzazioni approvano l’inserimento della possibilità di revoca nell’articolo 56tercapoverso 2 OAVS in conformità alla prassi vigente. Deplorano tuttavia che la revoca sia possibile soltanto se la somma delle rendite AI concesse retroattivamente corrisponde a quella delle rendite AVS percepite fino alla revoca. Nella maggior parte dei casi è impossibile prevedere in quale misura e per quale periodo verrà accordata retroattivamente la rendita AI. Tuttavia, se la revoca è vincolata alla condizione che la somma delle rendite AVS anticipate possa essere integralmente compensata con quella delle rendite AI, in molti casi non sarà possibile. Occorre inoltre considerare che le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione di eventuali rendite AVS che a seguito di una revoca risultano versate in eccesso.

Art. 137 Conto individuale

BE e la cassa di compensazione del Cantone di Berna (Ausgleichskasse des Kantons Bern) suggeriscono di completare la disposizione precisando che per le iscrizioni effettuate dopo il raggiungimento dell’età di riferimento il conto individuale deve indicare se la franchigia è stata dedotta o meno dai redditi contabilizzati. È l’unico modo, per le casse di compensazione, di verificare se sia possibile computare periodi di contribuzione supplementari. La proposta sarebbe superflua se venisse accolta la richiesta relativa all’articolo 52dbisOAVS in merito al reddito di riferimento.

5.1.2 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità

Art. 29quater Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia

In linea con l’obiettivo di rendere più flessibile la riscossione della rendita, Inclusion Handicap, Procap, PS60+ e CSA propongono di consentire alle persone che hanno diritto soltanto a una frazione di rendita AI di anticipare una parte della rendita AVS.

Inclusion Handicap rileva che non è oggettivamente fondato negare ai beneficiari di una rendita AI non intera la possibilità di anticipare una parte della rendita AVS. Nell’ambito della riforma AVS 21, l’articolo 30 LAI è stato modificato come segue: «Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l’assicurato: a) anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS, (…)». Se si fosse voluto che il diritto alla rendita AI si estinguesse anche in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita AVS, la modifica e la precisazione non sarebbero state necessarie. Il termine «totalità» va inteso in contrapposizione a «una parte» della rendita. Poiché un testo di legge va interpretato innanzitutto secondo il suo tenore letterale e che quest’ultimo non lascia adito a dubbi nel caso dell’articolo 30 lettera a LAI, ciò può soltanto significare che l’estinzione del diritto alla rendita AI è volutamente limitata al versamento anticipato della totalità della rendita di vecchiaia. Un’altra interpretazione sarebbe in contraddizione con il testo di legge e dunque inammissibile.

Concedere questa possibilità di scelta soltanto alle persone che non percepiscono una rendita AI, escludendo di fatto le persone con una capacità lavorativa ridotta che percepiscono una rendita AI non intera, sarebbe discriminatorio. A ciò si aggiunge che, nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, respinta in votazione popolare, il Parlamento aveva deciso, in un’ottica di flessibilizzazione della riscossione della rendita, che gli aventi diritto a una frazione di rendita AI potessero completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una parte della loro rendita AVS, purché la somma delle due rendite non superasse l’importo