Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine
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La Conferenza svizzera delle imposte approva la modifica, che peraltro aveva già suggerito a più riprese. Considera infatti opportuno creare una correlazione tra il momento dell’esigibilità della prestazione e il proseguimento dell’attività lucrativa.
PLR, UDC, ASA/SVV e ASA/SVS ritengono che la modifica proposta non abbia senso, perché crea un incentivo sbagliato alla luce dell’auspicata flessibilizzazione del pensionamento. I lavoratori più anziani sceglierebbero sempre più spesso forme di lavoro flessibili che implicherebbero anche un abbandono temporaneo dell’attività lucrativa e la sua successiva ripresa dopo l’età di riferimento. Allineare la regolamentazione prevista per gli averi di libero passaggio a quella applicabile al pilastro 3a non è sufficiente, poiché i due pilastri perseguono scopi diversi. Gli averi di libero passaggio risultano da situazioni in cui l’intestatario della previdenza non esercita un’attività lucrativa. Le persone che continuano a lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento hanno costituito la propria previdenza confidando nella stabilità dell’ordinamento giuridico: intervenire in contratti esistenti costituisce una violazione del principio di fiducia. La disposizione attuale si è dimostrata valida ed è coerente con il diritto vigente, come dimostra peraltro la giurisprudenza. A.E. formula riserve analoghe e chiede misure di sostegno per la cerchia di persone interessate.
Se la modifica proposta verrà mantenuta, il PLR chiede che non abbia implicazioni sui contratti in essere e che si applichi soltanto ai nuovi conti e alle nuove polizze di libero passaggio. L’ASA/SVV auspica una disposizione transitoria per evitare che i titolari di conti e polizze di libero passaggio siano costretti, con effetto dal 1° gennaio 2024, a riscuotere le prestazioni o a cercarsi un’attività lucrativa. Propone inoltre l’introduzione di un termine di attesa per la riscossione delle prestazioni, in modo da garantire la fattibilità della riscossione ed evitare un accumulo di versamenti retroattivi la cui evasione sarebbe molto onerosa.
Inoltre, l’ASA/SVV dubita che con la riforma AVS 21 si sia creata una base legale per questa disposizione d’esecuzione.
L’Alleanza del centro critica la modifica e non capisce perché per la riscossione dell’avere di libero passaggio non si possa aspettare, come già è il caso, fino a cinque anni anche senza continuare a svolgere un’attività lucrativa.
L’ASIP respinge la modifica. Ritiene infatti che la regolamentazione attuale offra agli assicurati il vantaggio di un’«assicurazione legale esterna» analogamente a quanto previsto all’articolo 47 capoverso 1 LPP. Questo vantaggio presuppone tuttavia che gli istituti di previdenza lo prevedano nel loro regolamento. Secondo l’associazione, una persona assicurata dovrebbe poter mantenere la propria previdenza professionale in vista di una ripresa dell’attività lucrativa se si trova temporaneamente nell’impossibilità di lavorare per motivi quali per esempio disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità, soggiorno all’estero, formazione continua. Infine, ritiene che non vi sia una base legale sufficiente per la modifica dell’ordinanza.
Inter-pension, VVS, Liberty Vorsorge e Unione delle banche cantonali svizzere sostengono che la modifica proposta comporterebbe un notevole onere supplementare – e quindi costi aggiuntivi – per gli istituti di libero passaggio, che dovrebbero richiedere la prova della prosecuzione dell’attività lucrativa. Rilevano che non avrebbero alcuna possibilità di far rispettare quest’obbligo nel caso in cui le informazioni bancarie per il versamento non fossero disponibili. Inoltre, non è chiaro come si dovranno trattare i casi delle persone senza attività lucrativa all’età di riferimento che sarebbero costrette a riscuotere la prestazione di libero passaggio e tornerebbero a esercitare un’attività lavorativa successivamente. L’impossibilità di mantenere gli averi nel circuito previdenziale è in contrasto con la volontà di incentivare le persone a continuare a lavorare dopo l’età di riferimento. La modifica porterebbe inoltre a una riduzione dell’orizzonte d’investimento. Il fatto che la riscossione possa essere imposta a breve termine può tradursi in perdite di rendimento per gli assicurati nel caso in cui i titoli debbano essere venduti in un momento sfavorevole. Soprattutto per chi ha un impiego stagionale o temporaneo oppure chi lavora su chiamata sarebbe difficile mantenere nel circuito previdenziale l’avere accumulato. Va inoltre menzionata la questione dell’imposizione fiscale, visto che lo scaglionamento resterebbe possibile solo a determinate condizioni. In particolare, l’armonizzazione con