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Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

quater

Art. 6 Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa

dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

1 I contributi dei salariati che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno per datore di lavoro.

2 I salariati possono chiedere a ogni singolo datore di lavoro che i contributi vengano riscossi dall'intero salario. La richiesta deve essere presentata al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.

3 La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se i salariati non presentano una richiesta in senso contrario entro detto termine.

4 I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l’anno.

5 I lavoratori indipendenti che desiderano rinunciare all'applicazione della franchigia lo comunicano alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

2 RS 831.101

2022–......