Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine

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Art. 55quater cpv. 1 e 6 Cpv. 6

Benché l’uso di un modulo ufficiale possa sembrare scomodo, CCCC, LU e OW sostengono che permetterebbe alle casse di compensazione di disporre in forma strutturata e standardizzata di tutti i dati necessari per adeguare la rendita. I tre partecipanti sottolineano inoltre che la disposizione è conforme ai principi di cui all’articolo 29 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e all’articolo 67 OAVS, secondo cui l’uso dei moduli prescritti è un requisito indispensabile per rivendicare il diritto alle prestazioni. Infine rilevano che le richieste presentate tramite un modulo ufficiale non presuppongono necessariamente la forma cartacea, ma possono essere trasmesse anche in forma digitale o elettronica.

Dal canto suo, BE propone di adeguare il capoverso 6 in modo che invece di usare il modulo ufficiale sia sufficiente rilasciare una dichiarazione scritta (in analogia alla formulazione del cpv. 1). Con la crescente digitalizzazione, in futuro saranno disponibili altri canali di comunicazione che sostituiranno o integreranno, a seconda dei casi, gli attuali moduli cartacei o elettronici (p. es. soluzioni di portale, richieste elettroniche). Il Cantone rileva infine che la proposta è in linea con il principio dell’economia dei dati sancito dal diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 56 Anticipazione della rendita di vecchiaia Cpv. 1

Travail.Suisse deplora che l’ordinanza attui questa disposizione. La durata di contribuzione è infatti considerata completa soltanto al raggiungimento dell’età di riferimento, a prescindere dal fatto che siano stati versati contributi AVS prima dei 20 anni. Con la regolamentazione vigente, le persone che hanno iniziato a lavorare prima possono andare in pensione prima senza che ciò si traduca in una rendita parziale.

Cpv. 3

Benché l’uso di un modulo ufficiale possa sembrare scomodo, CCCC, LU e OW sostengono che permetterebbe alle casse di compensazione di disporre in forma strutturata e standardizzata di tutti i dati necessari per adeguare la rendita. I tre partecipanti sottolineano inoltre che la disposizione è conforme ai principi di cui all’articolo 29 LPGA e all’articolo 67 OAVS, secondo cui l’uso dei moduli prescritti è un requisito indispensabile per rivendicare il diritto alle prestazioni. Infine rilevano che le richieste presentate tramite un modulo ufficiale non presuppongono necessariamente la forma cartacea, ma possono essere trasmesse anche in forma digitale o elettronica.

Dal canto suo, BE propone di adeguare il capoverso 3 in modo che invece di usare il modulo ufficiale sia sufficiente rilasciare una dichiarazione scritta. Il Cantone motiva la sua richiesta adducendo che la formulazione proposta permetterebbe di includere nuovi canali di comunicazione. Oltretutto, le casse di compensazione dispongono della flessibilità necessaria per scostarsi dalla struttura dei moduli ufficiali e chiedere agli assicurati soltanto i dati pertinenti e necessari. Infine il Cantone fa notare che la proposta è in linea con il principio dell’economia dei dati sancito dal diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 56ter Rinuncia all’anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d’invalidità Cpv. 1

Travail.Suisse e ASA/SVS chiedono che i beneficiari di una rendita AI non intera possano percepire una parte della rendita AVS. Travail.Suisse ritiene che la disposizione proposta sia contraria al principio della parità di trattamento e costituisca una discriminazione nei confronti dei lavoratori che beneficiano di una rendita AI non intera, in quanto li priva della possibilità di andare in pensione anticipata.