Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine
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5. Risultati in dettaglio
5.1 Pareri sui singoli articoli posti in consultazione
5.1.1 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti
Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
La CCCC osserva che la regolamentazione proposta per l’applicazione della franchigia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non richiederà un adeguamento sostanziale dei sistemi, se i salariati dovranno semplicemente comunicare ai datori di lavoro di rinunciare alla franchigia e questi ultimi non saranno tenuti ad annunciarlo alla cassa di compensazione. Soltanto a questa condizione (nessun obbligo di annuncio alla cassa di compensazione) l’attuazione sarà possibile per tutte le parti interessate senza troppi oneri e spese supplementari.
Nove partecipanti (CCCC, BL, FR, GE, LU, OW, SO, ZH, USAM) rilevano che, contrariamente all’articolo attualmente in vigore, quello dell’avamprogetto non contiene alcun riferimento a un eventuale conteggio pro rata temporis della franchigia, che è disciplinato nelle circolari. A loro avviso è indispensabile completare l’ordinanza menzionando esplicitamente questo aspetto.
Inclusion Handicap accoglie favorevolmente la possibilità di rinunciare alla franchigia, ma ritiene essenziale che i lavoratori siano a conoscenza del fatto di potersi avvalere di questa opzione per migliorare la propria rendita AVS. In tal senso CSA, Inclusion Handicap, Procap e PS60+ chiedono che venga introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di informare gli assicurati sulla possibilità di rinunciare alla franchigia.
USI e HotellerieSuisse si oppongono all’obbligo per i datori di lavoro di informare i salariati sulla rinuncia automatica alla franchigia nell’anno di contribuzione successivo.
VD propone una modifica redazionale all’articolo 6quatercapoverso 2 OAVS. A suo avviso occorrerebbe precisare che se l’assicurato chiede la riscossione dei contributi sull’intero salario, non può rinunciare retroattivamente alla non applicazione della franchigia. Il Cantone ritiene inoltre che sarebbe opportuno menzionare, tra gli assicurati interessati da questa nuova variante, i lavoratori senza datore di lavoro (ossia impiegati da aziende non sottoposte all’obbligo di contribuzione, come il personale diplomatico, o da imprese senza sede in Svizzera).
Art. 52b Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni
Il CSA è del parere che la possibilità di considerare, al raggiungimento dell’età di riferimento, gli anni di contribuzione totalizzati prima del compimento dei 20 anni, menzionata nel commento relativo all’articolo 52b capoverso 2, debba essere precisata nel testo dell’ordinanza. In tal senso chiede di aggiungervi l’obbligo di informare i datori di lavoro e le agenzie AVS.
Art. 52dbis Nuovo calcolo della rendita
PSS, I Verdi e USS chiedono che il nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non venga effettuato soltanto su richiesta, ma che gli assicurati vengano informati dalle casse di compensazione e possano chiedere informazioni preliminari in modo non vincolante. PSS e USS giustificano la richiesta precisando che alcuni assicurati rischierebbero di percepire una rendita più bassa, in particolare le persone che dall’inizio della riscossione (anticipata) della rendita non hanno più esercitato alcuna attività lucrativa o che hanno conseguito un reddito inferiore al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa non ripartiti (secondo l’art. 29biscpv. 4 LAVS).
CCCC, OW e SO approvano le precisazioni sull’inizio del diritto alla rendita ricalcolata, sui periodi di contribuzione da considerare e sugli importi corrispondenti ai contributi versati (con o senza franchigia).