Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine
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i termini di riscossione degli averi del pilastro 3a risulterebbe controproducente. Il trattamento fiscale preferenziale degli averi di previdenza è opportuno, giusto e auspicato.
Se il Consiglio federale dovesse mantenere la disposizione in questione, inter-pension chiede l’introduzione di termini transitori sia per il passaggio al nuovo disciplinamento (contratti e polizze in essere) che per l’esigibilità. VVS e Liberty Vorsorge auspicano un termine transitorio per permettere agli istituti di libero passaggio di adeguare i regolamenti e le procedure interne. Dal canto suo, l’Unione delle banche cantonali svizzere suggerisce un termine transitorio affinché la necessità di fornire la prova della prosecuzione dell’attività lucrativa prevista dalla nuova regolamentazione venga esclusa per le persone che hanno già raggiunto l’età di riferimento. In alternativa, VSS e Liberty Vorsorge propongono di puntare a una regolamentazione uniforme degli istituti di libero passaggio e degli istituti del pilastro 3a, in virtù della quale anche nel pilastro 3a gli averi previdenziali potrebbero essere mantenuti fino all’età di 70 anni senza dover fornire la prova della prosecuzione dell’attività lucrativa.
Procap respinge la modifica dell’articolo 16 capoverso 1. Con l’avanzare dell’età, le persone con disabilità hanno capacità lavorative relativamente ridotte e dovrebbero poter continuare a usufruire di possibilità di ottimizzazione fiscale senza dover proseguire l’attività lucrativa.
Art. 19c
PLR, UDC e ASA/SVS invitano a rinunciare alla modifica per gli stessi motivi addotti a supporto della richiesta di rinunciare alla modifica dell’articolo 16 capoverso 1.
L’ASIP respinge l’obbligo di prova della prosecuzione dell’attività lucrativa.
5.1.6 Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute Art. 3 cpv. 1
VD rileva che se la riforma AVS 21 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, l’età di riferimento delle donne sarà modificata soltanto a partire dal 2025. Pertanto, anche le età applicabili alle donne nel pilastro 3a dovrebbero essere modificate soltanto a partire dal 2025.
5.2 Altre disposizioni che esulano dal progetto posto in consultazione
Art. 50d cpv. 2 e 50f OAVS (ripartizione dei redditi)
In generale, in caso di scioglimento di un matrimonio, i due ex coniugi chiedono la ripartizione dei redditi. Se però a chiedere la ripartizione è uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione è attualmente tenuta a informare l’altro coniuge e a inviargli i moduli corrispondenti. Si procede alla ripartizione anche se l’altro coniuge non partecipa alla procedura.
BE propone di stralciare completamente l’articolo 50f e di completare l’articolo 50d capoverso 2 in modo tale che il compendio venga inviato soltanto al coniuge che ha inoltrato la domanda di ripartizione. Sul piano materiale, i dati verificati di un ex coniuge sono sufficienti per effettuare la ripartizione dei redditi. Secondo l’articolo 29quinquiescapoverso 3 lettera a LAVS, la ripartizione dei redditi dev’essere effettuata d’ufficio e ha luogo al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52l OAVS (accrediti per compiti assistenziali)
Attualmente la domanda di computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale. Vista la crescente digitalizzazione, BE propone di adeguare la disposizione in modo da permettere la trasmissione e l’inoltro delle domande anche in forma elettronica. In alternativa alla firma dovranno poter essere utilizzate procedure di autenticazione riconosciute.