Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/90: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati

della rendita AVS intera corrispondente. Riscuotere anticipatamente una parte della rendita AVS e in parallelo percepire una rendita AI non intera dovrebbe essere possibile. È infatti l’unico modo per permettere a persone parzialmente invalide, a partire dai 62 anni, di completare la rendita AI non intera con una parte della rendita AVS e garantire loro la parità di trattamento. Qualsiasi altra soluzione sarebbe discriminatoria.

5.1.3 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 45 lett. c n. 1

Il CSA chiede di anticipare la soluzione futura nella LAVS, e se del caso nella LPC, in relazione alle rendite per superstiti e di eliminare da subito la disparità di trattamento mettendo vedovi e vedove su un piano di parità.

5.1.4 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i su-

perstiti e l’invalidità

Art. 60bbisAcquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vec-

chiaia

AR approva il fatto che la modifica rispecchi la prassi già in uso, evitando che chi riceve una prestazione di vecchiaia possa costituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata ricorrendo ai riscatti.

USI e ASA/SVV segnalano un’incongruenza nella versione tedesca: il titolo della disposizione parla di rendita di vecchiaia (Altersrente), mentre nella disposizione si parla di prestazioni di vecchiaia (Altersleistungen). Rilevano inoltre che la disposizione può portare a confusione e auspicano dunque che la formulazione «ammontare massimo della somma d’acquisto» venga sostituita con «acquisto massimo possibile previsto dal regolamento», per evitare che si possa pensare a un valore generalmente vincolante (p. es. prestazioni minime LPP). Evidenziano infine che a essere rilevante non è tanto la prestazione di vecchiaia già riscossa quanto piuttosto l’avere di vecchiaia al momento della riscossione della prestazione di vecchiaia.

La Conferenza svizzera delle imposte approva l’introduzione di questa regola, che corrisponde peraltro alla prassi già in uso, e fa notare che nella versione tedesca il titolo parla erroneamente di rendita di vecchiaia anziché di prestazione di vecchiaia (Altersrente invece di Altersleistung).

5.1.5 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio Art. 16 cpv. 1

VD appoggia la modifica dell’articolo, in quanto ritiene che possa portare a un’uniformizzazione con le regole in vigore per il pilastro 3a. Auspica tuttavia l’introduzione di una disposizione transitoria per le persone che hanno superato l’età di riferimento e non esercitano più un’attività lucrativa.

I Verdi e USS caldeggiano la modifica, che a loro avviso contribuisce a ridurre le possibilità di ottimizzazione fiscale per le persone che dispongono di un avere previdenziale consistente.

L’USI osserva che la modifica crea un incentivo a lavorare anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e rileva che la prova del proseguimento dell’attività lucrativa risulta facilmente attuabile sul piano amministrativo. L’associazione auspica tuttavia una disposizione transitoria per le persone che hanno già raggiunto l’età di riferimento, come pure l’introduzione di un periodo di attesa in modo tale che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, non sia necessario trovare immediatamente una soluzione per il periodo successivo ma si abbia un breve periodo di tolleranza per un’attività accessoria o una carica politica. HotellerieSuisse sostiene la modifica con gli stessi argomenti.