Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Svizzera e rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione del regolamento REMIT. Ciò nondimeno, la definizione è rilevante perché la presente legge impone obblighi alle persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti tali prodotti (cfr. art. 5 cpv. 2).

Lett. d: ai sensi della presente legge per operatore di mercato si intende ogni persona fisica o giuridica con sede o domicilio in Svizzera o all’estero che conclude transazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso o conferisce ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, compresa la società nazionale di rete di cui all’articolo 18 LAEl e il gestore della rete di trasporto del gas.

Il concetto di operatore di mercato è fondamentale per diversi motivi. Non appena una persona si configura come operatore di mercato, infatti, deve ottemperare a una serie di obblighi: farsi preventivamente registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informazioni privilegiate.

Un criterio decisivo per stabilire se una persona fisica o giuridica vada classificata come operatore di mercato è l’esecuzione di transazioni sul mercato dell’energia all’ingrosso, compreso il conferimento di ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici all’ingrosso. I termini «transazione» e «ordine di negoziazione» si rifanno al significato loro attribuito nel diritto dei mercati finanziari.

Sono operatori di mercato, per esempio, imprese attive nel commercio di energia, produttori di elettricità o di gas, fornitori, gestori di reti di trasporto, distribuzione e stoccaggio, responsabili dei gruppi di bilancio e grandi consumatori la cui capacità di consumo è tale da poter avere un’influenza significativa sui prezzi dei relativi prodotti.

Lett. e: si definisce informazione privilegiata un’informazione riservata che concerne direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e la cui divulgazione potrebbe verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi di tali prodotti.

Il criterio più importante in proposito è che l’informazione sia riservata. Finché non è di pubblico dominio, un’informazione può generare asimmetrie informative tra gli operatori di mercato. Il criterio per accertare il passaggio delle informazioni da «non pubbliche» a «pubbliche» è la loro effettiva comunicazione pubblica agli operatori di mercato. Una volta resa pubblica, un’informazione rafforza l’integrità e la trasparenza del mercato. In generale, un’informazione si ritiene pubblica se un qualsiasi soggetto l’ha resa disponibile pubblicamente, ossia a un numero imprecisato di operatori di mercato. Un punto di riferimento centralizzato, quale una piattaforma per la trasparenza, permetterebbe alle persone interessate di disporre di una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate. Il fatto che l’informazione sia stata resa pubblica da un operatore di mercato o da altri attori è irrilevante.

Oltre a questo, l’informazione deve concernere direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Le informazioni che potrebbero influenzare la domanda, l’offerta e/o il prezzo di un prodotto energetico svizzero all’ingrosso