Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

trasmissione alla ElCom al di là della conclusione di un accordo sull’energia elettrica, in particolare nel settore del gas. Occorre allora trovare soluzioni atte a contenere quanto più possibile l’onere amministrativo delle imprese interessate. L’obbligo di trasmissione alla ElCom non è affatto in contraddizione con il regolamento REMIT.

Un discorso analogo vale per l’obbligo di registrazione preventiva, così come formulato attualmente. Fino a che non sarà concluso un accordo sull’energia elettrica, le persone che operano sul mercato svizzero dell’energia all’ingrosso – contrariamente al divieto esplicito di cui all’articolo 9 REMIT – saranno soggette a un «obbligo di doppia registrazione» (cfr. commento all’art. 10). Un accordo sull’elettricità porrebbe fine a tale obbligo di doppia registrazione per gli operatori del mercato all’ingrosso dell’elettricità, ma non per quelli del gas. Il «divieto di doppia registrazione» per la Svizzera potrebbe trovare attuazione solo con la stipula di un accordo sull’energia elettrica. Anche a questo proposito, dunque, la presente legge non si trova affatto in contrasto con il regolamento REMIT.

1.6 Attuazione

Gli operatori di mercato possono adempiere i propri obblighi di pubblicazione attraverso una piattaforma accreditata (p. es. la European Energy Exchange). Si può ipotizzare che il Consiglio federale stabilisca un luogo di pubblicazione centrale o criteri più precisi per il luogo di pubblicazione. Uno strumento centralizzato, quale una piattaforma per la trasparenza, permetterebbe alle persone interessate di disporre di una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate.

Come già stabilito nell’OAEl, le persone con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso, e che quindi devono fornire alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri informazioni sulle proprie transazioni su tali mercati, devono trasmettere le medesime informazioni anche alla El-Com. In questo caso non è determinante se le persone obbligate rilascino o meno dette informazioni alle autorità, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarle e di trasmetterle alla ElCom nello stesso momento e nella stessa forma in cui esse vengono o andrebbero fornite alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri.

Gli operatori di mercato che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e che quindi non sono ancora soggetti all’obbligo di fornitura di dati secondo l’OAEl devono individuare una soluzione per trasmettere tali informazioni alla ElCom.

In virtù della legge sui mercati finanziari, le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono già investite della competenza per il perseguimento penale dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione dei corsi; è quindi opportuno che siano le medesime autorità a occuparsi del perseguimento delle contravvenzioni nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica e di gas.