Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

l’operatore di mercato deve poter assicurare la riservatezza delle informazioni per l’intera durata del differimento. Se viene a mancare la garanzia della riservatezza, l’informazione deve essere pubblicata immediatamente. Inoltre, l’operatore di mercato non deve assumere decisioni concernenti la negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. Si comprendono in tal caso sia le decisioni di acquisto o vendita di prodotti energetici all’ingrosso, sia quelle di non procedere a tali operazioni. La disciplina copre perciò anche le decisioni di «non agire» prese sulla scorta di informazioni privilegiate. I presupposti per il differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate sono compatibili con quelli per il differimento della comunicazione di fatti rilevanti per le quotazioni secondo l’articolo 54 KR.

Cpv. 4

Il capoverso 4 prevede che, in caso di differimento della pubblicazione, le informazioni privilegiate vadano trasmesse immediatamente alla ElCom, unitamente a una motivazione. Ricevendo tale comunicazione, la ElCom può verificare la fondatezza del ritardo ed eventualmente disporre la pubblicazione immediata se ritiene inadempiute le condizioni per il differimento.

Cpv. 5

Il Consiglio federale disciplina le modalità di pubblicazione. Le informazioni devono essere pubblicate in modo da garantire al grande pubblico, ossia a un numero molto elevato di persone, accesso contemporaneo e paritario alle informazioni e la parità di trattamento degli operatori di mercato. Finché sono date tali condizioni, in linea di principio non importa da chi o dove le informazioni vengano pubblicate. La pubblicazione dovrebbe essere il più possibile concisa, specifica e completa per consentire una corretta comprensione dell’evento delineato.

Affinché la pubblicazione delle informazioni privilegiate sia efficace deve avvenire su una piattaforma accreditata. Il Consiglio federale determinerà il genere e la portata delle informazioni da pubblicare e disciplinerà le modalità e la procedura di pubblicazione. Un punto di riferimento centralizzato, quale una piattaforma per la trasparenza, avrebbe il vantaggio di offrire alle persone interessate una panoramica semplice e immediata delle informazioni pubblicate.

La pubblicazione contemporanea sul sito Internet dell’operatore di mercato o sui media sociali può valere come strumento aggiuntivo, ma non può sostituirsi alla pubblicazione attraverso il canale statuito dal Consiglio federale. In caso di utilizzo di canali aggiuntivi, ad esempio il sito Internet di un operatore di mercato, quest’ultimo deve garantire che le informazioni pubblicate coincidano con quelle consultabili sull’apposita piattaforma.

Tenuto conto delle disposizioni dell’UE, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione (cfr. art. 31 cpv. 1), in particolare per quanto riguarda gli impianti di importanza minore per i quali l’obbligo di pubblicazione comporterebbe spese sproporzionate.