Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
dell’energia all’ingrosso. Il regolamento rinvia alla direttiva 2003/6/CE12 («direttiva sugli abusi di mercato», MAD13), che si prefigge di preservare l’integrità del mercato finanziario.
Il regolamento REMIT vieta lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato dell’energia all’ingrosso. Ai fini dell’applicazione di tali divieti, il regolamento prevede che gli operatori di mercato pubblichino tutte le informazioni privilegiate e forniscano all’ACER un registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso. È competenza degli Stati membri comminare sanzioni. Al riguardo l’articolo 18 REMIT prevede soltanto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti.
Valutazione del progetto rispetto al diritto europeo
Il progetto di legge vieta l’assunzione di un comportamento sul mercato non ammesso. Inoltre, con la presente legge gli operatori di mercato vengono assoggettati a determinati obblighi: farsi preventivamente registrare presso l’autorità di vigilanza, trasmettere le informazioni necessarie per la vigilanza sul mercato e pubblicare le informazioni privilegiate. In tal modo si garantisce una vigilanza efficace. In caso di inosservanza di tali divieti e obblighi, la ElCom può adottare misure di vigilanza efficaci e proporzionate il cui principale scopo è ripristinare la situazione conforme e prevenire ulteriori contravvenzioni. Sono inoltre previste sanzioni penali per i comportamenti sul mercato non ammessi, da comminare ad opera delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, e una sanzione di diritto penale amministrativo in caso di inosservanza delle decisioni della ElCom. Nei vari Stati membri dell’UE si osservano regole diverse in tema di attuazione. Ad esempio, alcuni Stati prevedono solo sanzioni secondo il diritto in materia di vigilanza, altri sia sotto il profilo della vigilanza che sotto quello penale. La soluzione scelta per la Svizzera è quindi paragonabile a quella adottata da alcuni Stati membri dell’UE.
Il progetto è in gran parte in linea con il regolamento REMIT e compatibile con la legislazione degli Stati membri dell’UE per quanto riguarda le possibili sanzioni.
La prevista trasmissione delle informazioni differisce tuttavia dalla procedura REMIT: i dati non vanno forniti direttamente all’ACER, bensì alla ElCom, poiché una legge svizzera non può disciplinare i diritti e i doveri di un’autorità dell’UE. Qualora si giungesse a un accordo sull’energia elettrica, in virtù del regolamento REMIT gli operatori di mercato sarebbero probabilmente obbligati a informare direttamente l’ACER. Tale accordo, tuttavia, disciplinerebbe anche la collaborazione tra l’ACER e la ElCom. In base all’articolo 10 REMIT, ad esempio, la ElCom potrebbe avere accesso ai dati che la riguardano. Una sorveglianza efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso in relazione ai prodotti energetici svizzeri può richiedere un obbligo di
12 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16–25, modificata dalla direttiva 2010/78/UE, GU L
331 del 15.12.2010, pag. 120.
13 Market Abuse Directive.