Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

o le aspettative al riguardo si ritengono correlate, in modo diretto o indiretto, a tale prodotto energetico all’ingrosso. In questo contesto, se è verosimile che le informazioni possano avere un impatto sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso, esse sono necessariamente attinenti a tali prodotti. È perciò sufficiente valutare la probabilità di un impatto significativo sui prezzi per determinare se le informazioni sono associate a tali prodotti.

Infine, la divulgazione delle informazioni deve poter verosimilmente influenzare in modo sensibile i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. La valutazione della probabilità di un impatto sui prezzi va effettuata caso per caso dall’operatore di mercato, tenendo conto di quale effetto ci si possa attendere dall’informazione in questione, alla luce della sua natura e delle specificità del mercato e della congiuntura al momento della valutazione. Il criterio risulta adempiuto già con la semplice «probabilità» o «verosimiglianza» che vi sarà un’influenza sensibile sui prezzi. Non è richiesto un grado di probabilità preponderante, né un impatto reale sui prezzi.

Cpv. 2

Nel definire il valore soglia riguardante la capacità di consumo determinante per i contratti di cui al capoverso 1 lettera b numero 3, il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni dell’UE (cfr. art. 31 cpv. 1). Il valore soglia ivi definito di 600 GWh all’anno può fungere da valore indicativo per fissare una soglia adeguata alla realtà nazionale.

Capitolo 2: Obblighi degli operatori di mercato e di altre persone

Art. 3 Obbligo di registrazione

L’obbligo di registrazione riguarda soltanto gli operatori di mercato e le altre persone assoggettate all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 5. La registrazione deve avvenire obbligatoriamente prima che l’operatore di mercato o un’altra persona concluda transazioni o conferisca ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso.

L’obbligo di registrazione sussiste anche se una società madre, una filiale o un’altra società collegata all’operatore di mercato o alla persona in questione è già registrata o si trova in fase di registrazione. Le succursali di un operatore di mercato o della persona in questione, invece, non sono tenute a farsi registrare come operatori di mercato a meno che non costituiscano persone giuridiche indipendenti.

L’obbligo di registrazione sussiste anche se un operatore è già registrato presso un’autorità estera di vigilanza sul mercato dell’energia. Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, le persone già registrate in uno Stato membro dell’UE potranno fornire alla ElCom le stesse informazioni nella stessa forma. In riferimento all’area dell’UE, l’articolo 9 paragrafo 1 comma 2 del regolamento REMIT stabilisce che un operatore di mercato può farsi registrare presso una sola autorità nazionale di regolazione e che gli Stati membri non possono obbligare un operatore di mercato già