Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

registrato in un altro Stato membro a registrarsi una seconda volta. Non essendo la Svizzera uno Stato membro dell’UE, questo «divieto di doppia registrazione» non trova applicazione. Siccome la Svizzera non ha accesso ai registri delle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri, la ElCom non potrebbe avere un quadro completo del mercato dell’energia all’ingrosso se gli operatori di mercato esteri già registrati in uno Stato membro dell’UE non si registrassero anche presso di essa. Se tra la Svizzera e l’UE dovesse essere concluso un accordo che dichiarasse applicabile alla Svizzera il regolamento REMIT, sarebbe garantita reciprocità nel riconoscimento della registrazione e nel diritto di accedere agli elenchi degli operatori di mercato.

Art. 4 Pubblicazione di informazioni privilegiate

Cpv. 1

La pubblicazione di informazioni privilegiate ha lo scopo di consentire a tutti gli operatori di mercato di disporre delle stesse informazioni essenziali sul mercato dell’energia all’ingrosso. In questo modo si intende impedire lo sfruttamento e la trasmissione di informazioni privilegiate (cfr. art. 7), rafforzare la concorrenza libera e leale e accrescere l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso.

Il capoverso 1 assicura che siano effettivamente rese pubbliche tutte le informazioni privilegiate. L’enumerazione che si trova alle lettere a e b assicura che vengano pubblicate anche le informazioni privilegiate relative a imprese o impianti di proprietà o sotto il controllo dell’impresa madre o di un’altra impresa collegata all’operatore di mercato, qualora esse stesse non si configurino come operatori di mercato ai sensi della presente legge. La norma riguarda anche le informazioni privilegiate relative alle imprese o agli impianti per i cui aspetti operativi l’operatore di mercato, la sua impresa madre o un’altra impresa ad esso collegata è responsabile in tutto o in parte.

La pubblicazione deve avvenire non appena l’operatore di mercato ne sia a conoscenza. Tale formulazione è conforme all’articolo 53 capoverso 2 del regolamento di quotazione della SIX (KR), cosicché non vi è contraddizione con le direttive in materia di pubblicità ad hoc nel settore delle società quotate in borsa. Inoltre, la pubblicazione deve avvenire obbligatoriamente su una piattaforma accreditata. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in merito (cfr. art. 4 cpv. 5).

Cpv. 2

Devono essere pubblicate tutte le informazioni privilegiate di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera e. Il capoverso 2 elenca a titolo esemplificativo le informazioni da pubblicare.

Cpv. 3

La pubblicazione può essere ritardata su iniziativa dell’operatore di mercato. Tuttavia, ciò è ammesso solo in via eccezionale e alle condizioni specificate nel capoverso 3. Innanzitutto, il differimento non deve essere tale da fuorviare il pubblico. Inoltre,