Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Art. 5 Trasmissione alla ElCom di informazioni sulle transazioni e sugli

ordini di negoziazione nonché di informazioni privilegiate

Cpv. 1

Ai sensi della lettera a devono essere trasmesse informazioni sulle transazioni e sugli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Non è necessario far pervenire alla ElCom anche le informazioni sulle transazioni o sugli ordini di negoziazione già soggetti a obbligo di trasmissione in virtù della LInFi, dato che la ElCom può ottenerle nel quadro di uno scambio di informazioni (cfr. art. 19 cpv. 3).

La trasmissione può essere effettuata da terzi, ad esempio da broker, piattaforme e sistemi di segnalazione, anche se hanno sede all’estero. Come avviene nell’UE, la maggior parte delle trasmissioni non sarebbe effettuata direttamente dagli operatori di mercato soggetti all’obbligo di trasmissione, ma da terzi regolarmente incaricati. Questa possibilità di conferire specifico mandato a terzi non è esplicitata nella legge, ma sussiste comunque in virtù di principi generali. Ne consegue tuttavia anche che gli operatori di mercato non possono esimersi dall’obbligo giuridico di fornire i dati affidando un mandato a terzi.

Secondo la lettera b vanno trasmesse anche le informazioni privilegiate di cui all’articolo 4, contemporaneamente alla loro pubblicazione.

Cpv. 2

Con il capoverso 2 vengono portate a livello di legge ed estese al settore del gas le prescrizioni di cui all’articolo 26a capoversi 1 e 2 lettera a OAEl. Gli articoli 26a–26c OAEl vengono di conseguenza abrogati nelle disposizioni d’esecuzione.

Secondo la lettera a, le persone con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso, e che quindi devono fornire alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri informazioni sulle loro transazioni su tali mercati, devono trasmettere le medesime informazioni anche alla ElCom. In questo caso non è determinante se le persone obbligate rilascino o meno tali dati alle autorità, quanto piuttosto il loro dovere essenziale di pubblicarli e di trasmetterli alla ElCom nello stesso momento e nella stessa forma in cui essi vengono o andrebbero forniti alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri.

Su quali mercati dell’energia all’ingrosso queste persone concludono transazioni o registrano ordini di negoziazione è poco rilevante. Di importanza centrale è, piuttosto, che si tratti di prodotti energetici all’ingrosso europei.

I dati che devono essere trasmessi alla ElCom sono identici a quelli destinati alle autorità dell’UE. Questo parallelismo (identità dei dati) è voluto perché evita che sugli attori svizzeri incomba un onere amministrativo maggiore a causa dell’obbligo di trasmettere i dati anche alla ElCom.