Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 CP). La comminatoria della pena è in linea con quella di altri crimini disciplinati dal CP.
Fattispecie soggettiva
Il reato è punibile indipendentemente dal fatto che si tratti di dolo o negligenza (cpv. 3). Poiché per l’istigazione è espressamente richiesto il dolo, nel comportamento di cui al capoverso 1 lettera b la negligenza deve essere esclusa in ogni caso.
Art. 27 Perseguimento penale
Cpv. 1
Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 23–25 competono alla giurisdizione federale penale. L’autorità di perseguimento è il Ministero pubblico della Confederazione, il procedimento è retto dal CPP.
Diversamente dalla LFINMA, il perseguimento penale delle comunicazioni di informazioni false compete alla giurisdizione federale. Da un lato, i tribunali sono meglio in grado di valutare se sussistono i presupposti per una pena detentiva o una misura privativa della libertà. Dall’altro, si evita il lungo processo di trasmissione delle pratiche tra le autorità amministrative e il Ministero pubblico della Confederazione.
Cpv. 2
La possibilità che il Ministero pubblico della Confederazione deleghi la competenza ai Cantoni è volutamente esclusa, essendo proficua una messa in comune delle conoscenze specialistiche necessarie per il perseguimento delle fattispecie di cui agli articoli 23 e 24. Il giudizio in prima istanza delle contravvenzioni menzionate spetta al Tribunale penale federale. Le possibilità e le condizioni di ricorso presso il Tribunale federale sono disciplinate dagli articoli 78 segg. LTF.
Cpv. 3
Per motivi di conformità con fattispecie penali analoghe di altri ambiti del diritto e alla luce di una comminatoria di pena detentiva, il perseguimento penale in caso di infrazione dell’articolo 26 (violazione del segreto professionale) deve invece essere affidato alle autorità cantonali. Anche i procedimenti dinanzi alle autorità cantonali sono retti dal CPP.
Art. 28 Inosservanza di decisioni
Anche la disposizione penale concernente l’inosservanza di decisioni si ispira fortemente a quella del diritto dei mercati finanziari (art. 48 LFINMA).
Con questa disposizione si conferisce alle decisioni della ElCom in materia di vigilanza maggiore efficacia, anche sul piano esecutivo. Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione della ElCom è punito con la multa sino a 100 000 franchi.