Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Per poter comminare una multa, la ElCom deve indicare nella sua decisione la comminatoria della pena di cui al presente articolo.

Art. 29 Competenza

La competenza per il perseguimento e la valutazione degli atti di cui all’articolo 28 spetta all’UFE. Se è stata commessa la fattispecie penale, l’UFE infligge una multa mediante decreto penale (art. 64 DPA). Contro il decreto penale è possibile fare opposizione entro trenta giorni, nel qual caso esso sarà riesaminato ed eventualmente confermato mediante decisione penale (art. 70 DPA).

Questa norma non dichiara esplicitamente punibile il tentativo, che pertanto rimane impunito (art. 2 DPA in combinato disposto con art. 104 e 105 cpv. 2 CP). L’istigatore e il complice sono invece punibili (art. 5 DPA).

Capitolo 8: Convenzioni internazionali

Art. 30

L’articolo 7a capoverso 2 LOGA conferisce al Consiglio federale il diritto generale di «concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata». Secondo l’articolo 7a capoverso 1 LOGA esso può quindi concludere autonomamente trattati internazionali di portata maggiore purché ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. La presente disposizione conferisce al Consiglio federale detta autorizzazione, la quale tuttavia risulta limitata qualora l’accordo in questione sia sottoposto a referendum facoltativo od obbligatorio ai sensi degli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione (cpv. 1). Per garantire un’elevata compatibilità con il diritto dell’UE, tiene segnatamente conto delle pertinenti norme, in particolare del regolamento REMIT e dei pertinenti regolamenti di esecuzione. Può delegare all’UFE l’emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative (cpv. 2).