Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
sposizioni del regolamento, i compiti e le competenze trasferiti all’ACER e alle autorità nazionali di regolamentazione, nonché gli obblighi di trasparenza e di trasmissione per gli operatori di mercato e il monitoraggio centralizzato da parte dell’ACER costituiscono il sistema «EU REMIT». I divieti di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e gli obblighi di pubblicazione in capo agli operatori di mercato si applicano dall’entrata in vigore del regolamento REMIT.
Come risposta al regolamento REMIT, con effetto dal 30 gennaio 2013 sono stati modificati gli articoli 26a–26c OAEl. Le imprese o le persone con sede o domicilio in Svizzera che in virtù del regolamento REMIT rilasciano dati alle autorità dell’UE o dei suoi Stati membri, a partire dalla data stabilita dalla ElCom devono fornire contemporaneamente le medesime informazioni anche ad essa. La delega di ulteriori compiti e competenze alla ElCom va statuita attraverso una legge che disciplini i diritti e i doveri fondamentali degli operatori di mercato (cfr. art. 164 della Costituzione federale [Cost.]9). La presente legge sostituisce anche le decisioni della ElCom del 22 luglio 2022, con le quali si disciplina la trasmissione alla ElCom di dati relativi alle operazioni di negoziazione di energia elettrica concluse.
1.3 La normativa proposta
Il presente progetto disciplina principalmente i punti seguenti:
• il divieto del comportamento sul mercato non ammesso;
• l’obbligo per gli operatori di mercato di farsi preventivamente registrare presso la ElCom;
• l’obbligo per gli operatori di mercato di pubblicare informazioni privilegiate (p. es. in merito a capacità, disponibilità e indisponibilità pianificate e impiego di impianti per la produzione e il trasporto di energia);
• l’obbligo per gli operatori di mercato di trasmettere alla ElCom informazioni sulle loro transazioni e sui loro ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;
• oltre alla registrazione obbligatoria presso la ElCom, l’obbligo per le persone con domicilio o sede in Svizzera che concludono transazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso riguardanti prodotti energetici europei all’ingrosso di trasmettere anche alla ElCom le informazioni che devono già pubblicare o fornire alle autorità europee in virtù del diritto europeo (trasferimento nella legge dell’articolo 26a OAEl);
9 RS 101