Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/93: Legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) · 50 pagine
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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
• i compiti della ElCom e i mezzi a sua disposizione per raccogliere e analizzare i dati corrispondenti, la regolamentazione della collaborazione con altre autorità nazionali ed estere competenti e in particolare dello scambio di informazioni con tali autorità;
• la possibilità per la ElCom di far rispettare gli obblighi degli operatori di mercato e di sanzionare le contravvenzioni;
• il perseguimento penale di comportamenti di mercato non ammessi da parte delle autorità federali competenti.
1.4 Adeguatezza dei compiti
Dell’esecuzione è incaricata, per quanto non diversamente indicato, la ElCom, cui le disposizioni proposte conferiscono la competenza di individuare i comportamenti sul mercato non ammessi. La ElCom è stata scelta come autorità di vigilanza perché, in quanto autorità nazionale di regolazione, è già incaricata di sorvegliare i mercati dell’energia elettrica in vista di assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese (cfr. art. 22 cpv. 3 della legge del 23 marzo 200710 sull’approvvigionamento elettrico [LAEl]). Il progetto contiene inoltre diversi richiami espliciti alle disposizioni della LAEl che trovano applicazione per analogia anche per l’esecuzione della presente legge. Considerando che per il settore del gas non esiste (ancora) un’autorità corrispondente e che sarebbe sproporzionato istituire un’autorità esclusivamente per la sorveglianza del mercato del gas all’ingrosso, vista l’affinità dei due ambiti la ElCom deve esercitare la vigilanza sull’intero mercato dell’energia all’ingrosso. In questo modo si possono sfruttare le sinergie e applicare in un settore anche il know-how acquisito nell’altro. A ciò si aggiunge il fatto che la ElCom ha già sviluppato risorse per dare esecuzione ai compiti previsti dall’OAEl (art. 26a–26c). Va inoltre ricordato che anche a livello europeo (ACER) e nei Paesi confinanti (p. es. ARERA, BNetzA, CRE, e-control), le autorità di regolazione in materia energetica sono responsabili dell’applicazione del regolamento REMIT.
Le disposizioni in materia di vigilanza in relazione a comportamenti sul mercato non ammessi sono state formulate riprendendo per analogia le norme dell’UE. Per questo motivo, su alcuni punti si constatano delle differenze rispetto alle analoghe disposizioni del diritto dei mercati finanziari. Ad esempio, è punibile anche il tentativo di adottare un comportamento sul mercato non ammesso. Le sovrapposizioni tra mercati finanziari e mercati dell’energia all’ingrosso sono tuttavia di competenza esclusiva della FINMA: in linea con le disposizioni dell’UE, le presenti disposizioni in materia di vigilanza non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che sono anche strumenti finanziari.
Le disposizioni penali concernenti i comportamenti sul mercato non ammessi sono state formulate per analogia con le corrispondenti disposizioni della legislazione sui
10 RS 734.7